Cassazione Civile, Ordinanza n. 23066/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel corso di una procedura competitiva ex art. 107 l. fall. avente a oggetto un lotto unico composto dall'azienda e dagli immobili di una società fallita, una società si era aggiudicata provvisoriamente i beni dopo una gara tra l'aggiudicataria provvisoria originaria e una nuova offerente. Il disciplinare prevedeva il pagamento del saldo prezzo entro un termine perentorio, poi prorogato dal giudice delegato su istanza dell'aggiudicataria. Su reclamo della concorrente originaria, il tribunale revocava però la proroga e rilevava la reviviscenza dell'offerta irrevocabile della reclamante, con effetto sostanziale di decadenza dell'aggiudicataria dalla vendita. In seguito, il giudice delegato disponeva una nuova vendita competitiva anche sulla base di un'offerta irrevocabile di una terza società. I reclami contro tale decreto venivano respinti dal tribunale, che riteneva i prezzi offerti non congrui rispetto al valore dei beni e sussistenti i presupposti per impedire il perfezionamento della vendita in favore dell'una o dell'altra offerente. La società originariamente aggiudicataria proponeva ricorso per cassazione avverso questo secondo decreto, ma nelle more la Corte aveva già rigettato il suo precedente ricorso contro il decreto che aveva revocato la proroga e dichiarato sostanzialmente la sua decadenza. Con l'unico motivo dedotto, la ricorrente impugnava quindi il decreto successivo, ma la Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse, perché la decadenza dall'aggiudicazione era ormai definitiva e la ricorrente non aveva più un interesse attuale e concreto a contestare il provvedimento sulla nuova vendita.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente era ormai definitivamente decaduta dall'aggiudicazione a seguito del rigetto del precedente ricorso relativo al decreto che aveva revocato la proroga del pagamento e fatto rivivere l'offerta della concorrente originaria. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti. Non ha disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 107 l. fall.
la sospensione della vendita e la procedura competitiva si collocano nel quadro delle vendite fallimentari e delle relative offerte irrevocabili; nel caso concreto è menzionata la base procedurale della vendita competitiva.
art. 108 l. fall.
è richiamato quale fondamento del decreto che dispone una nuova vendita competitiva dei beni a prezzo non inferiore all'ultima offerta.
art. 26 l. fall.
è indicato come rimedio esperito contro il provvedimento del giudice delegato, poi respinto dal tribunale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
è richiamato per i depositi di memoria in sede camerale.
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile quando, per effetto di un precedente giudizio definito con esito sfavorevole sul presupposto decisivo, la parte sia ormai definitivamente priva di un interesse attuale e concreto a contestare il provvedimento successivo.
- L'interesse ad agire e a impugnare deve sussistere per tutta la durata del processo: se il provvedimento da cui dipende la posizione sostanziale della parte è divenuto definitivo in senso sfavorevole, il ricorso contro gli atti consequenziali diviene inammissibile.
- Nel procedimento competitivo fallimentare, la perdita definitiva della qualità di aggiudicatario o di offerente legittimato fa venir meno la possibilità di utilmente censurare i successivi provvedimenti di nuova vendita relativi ai medesimi beni.
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