Sentenza del 04/03/2016 n. 1211 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - IMPOSTA REGISTRO - Decreto ingiuntivo - Alternatività tra imposta di Registro e Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta non corretta: al decreto ingiuntivo fondato su crediti originati da fatture soggette, in astratto, all’IVA si applica l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Il principio di alternatività opera anche quando l’IVA non viene concretamente riscossa perché l’operazione è esente o non imponibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta misura dell’imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo fondato interamente su crediti derivanti da fatture riferite a operazioni imponibili ai fini IVA. Il ricorrente sosteneva che, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, fosse dovuta l’imposta di registro in misura fissa, anche qualora le operazioni fossero esenti o non imponibili per specifica previsione di legge.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando il decreto ingiuntivo si fonda su crediti derivanti da operazioni soggette al sistema IVA, l’imposta di registro non deve essere applicata in misura proporzionale, ma in misura fissa. Il principio rileva anche per operazioni esenti o non imponibili, purché astrattamente riconducibili all’ambito IVA.
Disciplina dell’imposta di registro sui decreti ingiuntivi
La tassazione del decreto ingiuntivo dipende dalla natura dei rapporti sottostanti ai crediti azionati. Se tali crediti derivano integralmente da operazioni soggette a IVA, trova applicazione la misura fissa.
Massime di principio
- Per determinare l’imposta di registro su un decreto ingiuntivo occorre esaminare la natura dei crediti sottostanti, non soltanto il contenuto formale del provvedimento giudiziale.
- Se i crediti derivano da operazioni rientranti nell’ambito IVA, il principio di alternatività impedisce, di regola, l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale.
- L’alternatività può operare anche quando l’IVA non è stata concretamente addebitata o riscossa perché l’operazione è esente o non imponibile.
- La misura proporzionale può trovare spazio quando il decreto ingiuntivo riguarda rapporti non soggetti all’IVA oppure componenti del credito estranee a operazioni IVA, da valutare separatamente.
- È importante verificare che tutti i crediti posti a fondamento del decreto ingiuntivo abbiano origine da operazioni IVA: la presenza di voci di natura diversa può incidere sulla tassazione.
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