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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Asti

Accertamento fiscale nei locali dell'Ufficio - Regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 - Legittimità di sottoscrizione dell'avviso di accertamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento, sostenendo l'applicabilità dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, nonché la possibilità di conservare il regime agevolato della Legge n. 398/1991 nonostante il mancato utilizzo di conti correnti bancari o postali per la movimentazione delle spese di importo superiore alla soglia prevista. Contestava inoltre la validità dell'avviso perché sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva anziché direttamente dal capo dell'ufficio.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento eseguito nei locali dell'Ufficio, escludendo l'applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, norma riferita alle verifiche fiscali svolte presso i locali del contribuente. Ha inoltre affermato che chi opta per il regime agevolato della Legge n. 398/1991 deve utilizzare conti correnti bancari o postali intestati all'ente per le spese superiori a 516,46 euro, soglia successivamente elevata a 1.000 euro dalla Legge n. 190/2014; la violazione comporta la decadenza dalle agevolazioni. È stata infine ritenuta valida la sottoscrizione dell'avviso da parte di un impiegato della carriera direttiva, delegato dal capo dell'ufficio mediante ordine di servizio per gli atti di importo fino a 300.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000

    La norma si applica alle verifiche fiscali eseguite presso i locali del contribuente e non agli accertamenti effettuati mediante esame della documentazione nei locali dell'Ufficio.

  • Legge n. 398/1991

    Il regime agevolato richiede il rispetto degli specifici obblighi formali e di tracciabilità previsti per i soggetti che vi aderiscono; la loro violazione può determinare la decadenza dalle agevolazioni.

  • Legge n. 190/2014

    Ha elevato da 516,46 euro a 1.000 euro la soglia oltre la quale le spese devono essere movimentate tramite conti correnti bancari o postali intestati all'ente.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 opera, in linea generale, quando vi è una verifica presso la sede o i locali del contribuente; non necessariamente si applica agli accertamenti documentali svolti interamente presso l'Ufficio.
  • L'accesso a un regime fiscale agevolato comporta il rispetto rigoroso degli obblighi formali e di tracciabilità: il mancato rispetto delle modalità di pagamento previste può comportare la perdita del beneficio anche se le spese sono effettivamente sostenute.
  • Per gli enti soggetti alla Legge n. 398/1991, le operazioni sopra la soglia vigente devono essere effettuate mediante conti correnti bancari o postali intestati all'ente, verificando la soglia applicabile ratione temporis.
  • Un avviso di accertamento può essere validamente sottoscritto da un funzionario delegato, purché la delega provenga dal capo dell'ufficio, sia effettiva e rispetti i limiti di competenza e di importo previsti dall'organizzazione dell'Amministrazione.

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