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Sentenza

Sentenza del 03/05/2021 n. 4019 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 128/2021 AVVISO DI ACCERTAMENTO - Legittimazione attiva dell'Amministrazione - Contestazione - Prova da parte dell'Amministrazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2014 contestando, tra l'altro, il calcolo della percentuale di ricarico, la mancanza di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso per assenza della delega, la violazione del contraddittorio e la rilevanza dell'archiviazione penale. In particolare il ricorrente ha contestato specificamente la legittimazione attiva del soggetto che ha sottoscritto l'avviso non avendo l'Amministrazione prodotto la delega di firma.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata prova, da parte dell'Amministrazione, della delega del sottoscrittore dell'avviso. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, il Collegio ha affermato che, in caso di contestazione specifica della legittimazione del firmatario, incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'esistenza della delega (anche in sede di appello). Non essendo stata prodotta la delega, la CTR ha annullato l'avviso di accertamento e ha accolto il ricorso del contribuente; le spese del doppio grado sono compensate perché l'accoglimento è avvenuto per un vizio formale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973

    La norma disciplina la sottoscrizione degli atti di accertamento. La giurisprudenza rileva che, sebbene non sia sempre necessaria l'indicazione del nominativo del delegato, in caso di contestazione specifica l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza della delega.

  • Legge n. 241/1990

    Rilevata in relazione agli obblighi procedimentali e all'esigenza di regolarità dell'azione amministrativa; impone garanzie di corretto esercizio dei poteri (richiamata in connessione con la sottoscrizione e la delega).

  • D.lgs. n. 546/1992

    L'art. 53 impone specificità dell'impugnazione. La CTR ricorda che la riproposizione delle ragioni nel gravame può soddisfare l'onere di specificità quando le censure siano individuabili nel loro complesso.

  • Corte Costituzionale, Sentenza n. 37/2015

    Richiamata nei termini in cui evidenzia obblighi procedimentali e garanzie dell'azione amministrativa; utilizzata per sostenere l'esigenza di corretto esercizio dei poteri e della relativa prova in caso di contestazione.

  • Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 19190/2019

    Conferma l'orientamento secondo cui, quando il contribuente contesta specificamente i requisiti di legittimazione del sottoscrittore, incombe sull'Amministrazione l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza della delega; la delega può essere prodotta anche in secondo grado.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali pronunce richiamate)

    es. Cass. 11013/2019; Cass. 14626/2000; Cass. 18758/2014; Cass. 332/2016; Cass. 5200/2018

    Orientamenti consolidati che chiariscono: a) la delega può essere provata anche in secondo grado; b) la presenza o assenza della sottoscrizione attiene alla legittimazione dell'atto e impone onere probatorio all'Amministrazione se specificamente contestata; c) la mancata produzione della delega determina annullamento dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Se il contribuente contesta specificamente la legittimazione del sottoscrittore di un avviso di accertamento, l'onere di provare l'esistenza e la validità della delega grava sull'Amministrazione finanziaria.
  • La delega può essere prodotta anche in sede di appello: la mancata produzione neanche in secondo grado, quando la legittimazione è stata specificamente contestata, comporta l'annullamento dell'atto.
  • La questione della firma/delega è un vizio formale che, se provato, può assorbire l'esame degli altri motivi di impugnazione e portare all'annullamento dell'avviso anche se i rilievi sostanziali fossero fondati.
  • La mera esistenza di altre prove o di accertamenti induttivi non supplisce all'assenza della prova della legittimazione del sottoscrittore quando questa è stata specificamente messa in discussione.
  • In caso di annullamento per vizio formale, il giudice può compensare le spese tra le parti, specie quando l'accoglimento deriva da un difetto formale non collegato al merito sostanziale della pretesa tributaria.
  • Le censure procedimentali e le questioni di contraddittorio devono essere valutate con riferimento all'annualità specifica contestata; il contraddittorio riferito a un anno precedente non si estende automaticamente a quello successivo.

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