Sentenza n. 1208/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino n. 571/2025, depositata e resa pubblica il 30.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3018/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica del docente e l'accredito di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 571/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito complessivo di € 2.500,00. La ricorrente ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione in data 08.07.2025, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo era decorso. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'avvenuta consegna della Carta elettronica del docente con l'accredito dovuto, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per l'importo complessivo di € 2.500,00, relativo agli anni scolastici indicati, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con mandato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, anche mediante modifiche di bilancio e reperimento delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative valutate discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a giustificarne il diniego. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze e agli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello [...] della sussistenza di altre ragioni ostative
L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata o ridotta dal giudice dell'ottemperanza quando sussistano ragioni ostative, valutate discrezionalmente anche in relazione a vincoli normativi, di bilancio e a specifici interessi pubblici.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso quale presupposto dell'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione deve dare prova dell'effettiva esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo; la mancata prova dell'adempimento consente al giudice di ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio e di nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può essere investito di tutti gli adempimenti contabili e amministrativi necessari, inclusi l'allocazione delle somme in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.
- L'esaurimento dei fondi stanziati o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l'amministrazione o il commissario adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell'ottemperanza può escluderla o mitigarla quando ravvisi ragioni ostative, tra cui, in concreto, condizioni di crisi della finanza pubblica e l'elevato ammontare del debito pubblico.
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