Cassazione Penale, Ordinanza n. 04010/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della decisione di merito, che resta quindi ferma quanto alla condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio. In cassazione deduceva: 1) l'insussistenza della finalità di spaccio della detenzione; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel corpo del terzo motivo inseriva inoltre, per la prima volta in sede di legittimità, la doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto i primi tre profili aspecifici perché fronteggiati da congrua motivazione della Corte di appello, mentre il profilo sull'art. 62, n. 4, c.p. è stato giudicato nuovo e quindi inammissibile.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La censura relativa alla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta aspecifica perché la Corte di appello aveva già fornito una motivazione congrua sul punto.
art. 62, n. 4, c.p.
La richiesta di riconoscimento dell'attenuante è stata considerata dedotta per la prima volta in cassazione e quindi inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto a una motivazione di merito già congruamente resa, senza confrontarsi specificamente con essa.
- Le censure formulate per la prima volta in cassazione su un profilo non trattato nei precedenti gradi di giudizio sono inammissibili perché introducono questioni nuove.
- La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è proponibile in modo generico se la sentenza impugnata ha già spiegato adeguatamente le ragioni del diniego.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può essere utilmente censurato in cassazione senza una specifica critica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.
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