Cassazione Civile, Ordinanza n. 20160/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione a ruolo e dalla successiva cartella di pagamento emessa per IVA e IRES relative all’anno d’imposta 2011, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione della società. La cartella era stata notificata via PEC. La società aveva impugnato l’atto; la CTP aveva dichiarato il ricorso originario inammissibile per tardività, mentre la CTR, in appello, aveva accolto il gravame della contribuente e annullato la cartella. Le Agenzie hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due diversi atti. Con il primo motivo hanno censurato la CTR per avere ritenuto non provata la notifica telematica perché non erano stati depositati i file informatici del messaggio PEC, nonostante fosse stata prodotta la ricevuta di avvenuta consegna; con il secondo hanno contestato l’ulteriore affermazione della CTR secondo cui la notifica sarebbe stata invalida perché il file della cartella era in formato .pdf e non .p7m, assumendo che tale requisito non è imposto per la notifica via PEC nel processo tributario.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso autonomamente proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo avvocato del libero foro, per mancato tempestivo deposito ad opera della parte ricorrente. Accoglie invece il ricorso delle Agenzie proposto con il ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato, ritenendo fondati entrambi i motivi: la CTR ha errato nel pretendere il deposito dei file originali PEC, poiché la ricevuta di avvenuta consegna è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica telematica, salvo contestazione specifica della conformità della copia analogica; inoltre ha errato nel ritenere invalida la notifica perché il file era in formato .pdf e non .p7m, essendo equivalenti, ai fini rilevanti, le firme digitali CAdES e PAdES e non essendo necessaria una firma digitale su quel supporto nei termini affermati dalla CTR. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata quale base del controllo automatizzato della dichiarazione
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma richiamata quale base del controllo automatizzato in materia IVA
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
consente la notificazione della cartella di pagamento via PEC secondo il d.P.R. n. 68/2005
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
disciplina la PEC e la prova della consegna tramite ricevuta del gestore
art. 2712 c.c.
richiamato con riferimento all’efficacia probatoria della riproduzione/meccanismo di prova documentale
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma richiamata in tema di prova nel processo tributario
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della cartella di pagamento
art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
la ricevuta di avvenuta consegna costituisce prova dell’avvenuta spedizione e del perfezionamento della notifica PEC
art. 3-bis legge 21 gennaio 1994, n. 53
richiamato come disciplina speciale della notifica telematica eseguita da avvocati, ritenuta non applicabile al caso
art. 9 legge 21 gennaio 1994, n. 53
richiamati in tema di prova della notifica telematica eseguita da difensore
art. 83 c.p.c.
richiamato per il patrocinio del difensore munito di procura alle liti
art. 369 c.p.c.
il mancato tempestivo deposito del ricorso comporta improcedibilità
art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
le copie analogiche di documenti informatici hanno efficacia probatoria se conformi e non disconosciute
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude i presupposti per il doppio contributo unificato per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
art. 22 d.l. 20 marzo 2023, n. 34
richiamato come base del superamento dell’obbligo del doppio contributo unificato per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
L. 26 maggio 2023, n. 56
legge di conversione del d.l. n. 34/2023 richiamata in relazione al contributo unificato
Massime di principio
- Nella notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore del destinatario è idonea a provare il perfezionamento della notifica e la sua data, salvo specifiche contestazioni sulla conformità del documento prodotto.
- Nel processo tributario, non può pretendersi, quale condizione necessaria di prova della notifica PEC della cartella, il deposito dei file informatici originari del messaggio quando sia stata prodotta la ricevuta di consegna e non venga in rilievo la disciplina speciale della notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994.
- La copia analogica di un documento informatico ha efficacia probatoria se conforme alle regole tecniche e, in mancanza di un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito della sua conformità, può essere utilizzata dal giudice come prova del fatto documentato.
- La notificazione via PEC della cartella non richiede, di per sé, che il file dell’atto sia trasmesso solo in formato .p7m: le firme digitali CAdES e PAdES sono equivalenti, con estensioni diverse (.p7m e .pdf), e non si può dichiarare invalida la notifica per il solo formato .pdf.
- L’accertamento della validità della notificazione è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, che deve applicare correttamente le regole sulla prova documentale e sulla conformità delle copie analogiche.
- La mancata tempestiva produzione/deposito del ricorso per cassazione determina improcedibilità dell’impugnazione; quando un secondo ricorso sia autonomo, la sua ammissibilità non sana l’improcedibilità del primo se quello tempestivamente depositato è diverso e regolarmente proposto.
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