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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34458/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

Tre lavoratrici avevano chiesto il fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario, deducendo crediti da mensilità retributive e trattamento di fine rapporto risultanti da conciliazioni e da una sentenza, nonché l’esito infruttuoso dei tentativi esecutivi. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento; la corte d’appello aveva rigettato il reclamo della società e del socio, ritenendo non provata l’insussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità e insussistente la dedotta violazione del contraddittorio sull’acquisizione officiosa di documenti presso l’Agenzia delle Entrate. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancata acquisizione agli atti e mancata partecipazione al contraddittorio della documentazione fiscale acquisita d’ufficio; 2) violazione dell’art. 1 l.fall. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l’insussistenza dei requisiti di fallibilità potesse essere provata anche con documenti diversi dalle scritture fiscali e che, essendo in contabilità semplificata, non avrebbero dovuto essere gravati da particolare onere probatorio. La Corte ha respinto entrambi i motivi: il primo per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che per la rilevanza del fatto che la documentazione era nel fascicolo cartaceo d’ufficio e comunque la decisione di merito non si fondava solo su quel dato; il secondo perché la corte territoriale aveva correttamente ritenuto non assolto l’onere probatorio sulla non fallibilità, valutando complessivamente i documenti prodotti e la loro inattendibilità. È stata inoltre ribadita l’estraneità dell’evocazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. a censure che mirino solo a una diversa lettura delle prove. Il ricorso è stato rigettato; il controricorso del curatore è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei rapporti con il curatore e con le creditorie rimaste contumaci in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società in accomandita semplice e del socio accomandatario, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. Ha ritenuto inammissibile per tardività il controricorso del curatore, con conseguente assenza di condanna alle spese nei rapporti con quest’ultimo; ha inoltre dato atto dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore contributo unificato. La decisione di merito è stata confermata perché i ricorrenti non hanno dimostrato l’insussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità e non hanno specificamente e autosufficientemente censurato la valutazione compiuta sui documenti acquisiti e prodotti.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    Norma richiamata come base del ricorso per la dichiarazione di fallimento promossa dai creditori.

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    Il debitore che intenda sottrarsi al fallimento deve provare il mancato superamento delle soglie dimensionali di non fallibilità.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    I bilanci depositati non costituiscono prova legale esclusiva della non fallibilità; possono essere utilizzati anche altri documenti idonei a rappresentare la situazione economico-patrimoniale.

  • art. 15, ultimo comma, l.fall.

    Richiamato per il riscontro della situazione debitoria nella fase prefallimentare.

  • art. 18 l.fall.

    Norma evocata con riferimento al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati, secondo il requisito di specificità/autosufficienza.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta una critica alla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo nei casi di uso improprio della prova legale o di attribuzione di valore di prova legale a prove soggette a prudente apprezzamento.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per determinare l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • artt. 2315 e 2302 c.c.

    Per le società in accomandita semplice permane l’obbligo civilistico di tenuta delle scritture contabili.

  • art. 2214 c.c.

    Norma richiamata in combinato disposto per l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.

  • art. 1 l. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini non si applica alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca di fallimento.

  • art. 3 l. 742/1969

    Richiamato quale base dell’esclusione della sospensione feriale in tali controversie.

  • art. 92 ord. giud.

    Indicato come ulteriore riferimento normativo per l’eccezione alla sospensione feriale.

  • R.D. 12/1941

    Richiamato per il sistema delle cause escluse dalla sospensione feriale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe atti o documenti processuali deve rispettare un rigoroso requisito di specificità: il ricorrente deve indicarne e riprodurne il contenuto essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile o infondato per difetto di autosufficienza.
  • La violazione del contraddittorio sull’acquisizione di documenti non è configurabile in modo astratto se gli atti risultano inseriti nel fascicolo d’ufficio consultabile dalle parti e, soprattutto, se la decisione di merito si fonda su una valutazione complessiva di più elementi probatori.
  • Per dimostrare l’insussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità, il debitore non è vincolato ai soli bilanci: può utilizzare anche altri documenti idonei, ma resta comunque gravato dall’onere di provare in modo completo il mancato superamento delle soglie di legge.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito istruttorio; è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che ne sono privi.
  • La contabilità semplificata non elimina, per le società di persone, l’obbligo civilistico di tenuta delle scritture contabili; pertanto la mancanza di contabilità ordinaria non esonera la parte dall’onere di provare i fatti rilevanti ai fini della non fallibilità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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