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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18823/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 17/06/2022 con cui il Giudice del Tribunale di Napoli Nord aveva escluso la costituzione di parte civile di Anna Di Fusco, ritenendola "non proveniente dalla parte" e "priva della necessaria esplicazione delle ragioni a sostegno della domanda". La difesa lamentava l'abnormità strutturale e funzionale dell'ordinanza, contestando che il giudice avesse potuto decidere sull'ammissibilità della costituzione di parte civile in sede di rinnovo del dibattimento dovuto al mutamento della persona fisica del giudicante, nonché che fosse stata erroneamente esclusa la validità della delega orale del difensore sostituto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, qualificando l'atto del giudice come abnorme per più profili. Ha rilevato che la delega orale al sostituto è ammessa alla luce dell'art. 96, comma 2, e della giurisprudenza consolidata, e che la procura speciale rilasciata consentiva l'uso di sostituti. Ha inoltre osservato che la decisione di escludere la parte civile intervenne dopo che le questioni sulle costituzioni erano ormai state definite (art. 484 e art. 491 c.p.p.) e che, quindi, il provvedimento eccedeva le competenze e i limiti consentiti. Pur riconoscendo che l'ordinanza di esclusione della parte civile non è normalmente impugnabile, la Corte ha applicato il rimedio dell'annullamento per abnormità. Conseguentemente ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 78, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Era richiamato dal giudice per giustificare l'esclusione della costituzione di parte civile; la Corte ha ritenuto che il giudice abbia applicato erroneamente tale disposizione, escludendo legittimamente costituita la parte civile nonostante la valida delega orale e la procura speciale.

  • art. 96, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la designazione del sostituto può avvenire anche con delega 'orale' e che la giurisprudenza recente conferma la validità di tale forma quando compatibile con la procura; quindi la presenza del sostituto in udienza poteva legittimare la costituzione.

  • art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le questioni sulla costituzione di parte civile sono precluse se non proposte subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, quelle attività erano già concluse e che il giudice non poteva riaprire la questione nel rinnovo del dibattimento.

  • art. 484, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'accertamento della costituzione delle parti; la Corte ha valutato che le attività relative a tale accertamento erano già state espletate nelle udienze precedenti.

  • art. 568, cod. proc. pen.

    Norma che elenca tassativamente i provvedimenti impugnabili; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ordinanza di esclusione della parte civile è generalmente inoppugnabile, ma ha precisato che può essere censurata quando assume carattere di abnormità.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. U e altre sezioni richiamate)

    La Corte ha fatto riferimento a precedenti che ammettono di qualificare come 'abnorme' l'ordinanza di esclusione della parte civile quando è manifestamente estranea ai parametri normativi (es. esclusioni basate su ragioni di economia processuale o su erronee valutazioni di legittimazione e rappresentanza) e, pertanto, annullabile nonostante l'inoppugnabilità ordinaria.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile tempestiva, una volta ammessa in primo grado, stabilizza il rapporto civilistico e non può essere facilmente contestata in successive fasi del processo salvo gravi vizi; eccezionalmente l'ordinanza di esclusione può essere annullata per abnormità.
  • La delega orale al sostituto del difensore è ammessa ai sensi dell'art. 96, comma 2, e dalla giurisprudenza consolidata; salvo diverse previsioni, la presenza del sostituto in udienza può legittimare atti di costituzione purché compatibili con la procura conferita.
  • Le questioni concernenti la legittimazione a costituirsi devono essere sollevate tempestivamente (art. 491 c.p.p.); una volta conclusa la fase in cui tali questioni dovevano essere trattate, il giudice non può riaprire la materia nel rinnovo del dibattimento per mutamento del giudicante.
  • Sebbene l'ordinanza che esclude la parte civile non sia normalmente impugnabile, quando essa presenta tratti di 'abnormità' (contenuto singolare, violazione evidente dei parametri normativi o creatività funzionale) la Corte di legittimità può annullarla per tutelare la legalità processuale.
  • La procura speciale può contenere espressamente la facoltà di avvalersi di sostituti; è utile prevedere chiari poteri nella procura per evitare contestazioni sulla rappresentanza o sulla capacità di costituirsi in udienza.

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