Cassazione Penale, Ordinanza n. 32255/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 dicembre 2025. Il ricorso deduceva la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 c.p.p. e chiedeva l'annullamento della decisione. La Corte rileva che il giudizio di secondo grado era stato instaurato mediante un appello avente a oggetto la sola commisurazione giudiziale della pena e si era concluso con la conferma del trattamento sanzionatorio, anche in ragione della rilevanza dei fatti accertati in primo grado. Il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e privo di specificità: non indicava le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero imposto una pronuncia assolutoria o di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., né deduceva specificamente l'assenza di motivazione, vizi motivazionali, violazioni di legge o altri motivi riconducibili all'art. 606, comma 3, c.p.p. La censura si risolveva quindi nella mera affermazione di un'omessa pronuncia assolutoria, senza precisare le circostanze concrete poste a fondamento della richiesta, configurandosi come un "non motivo".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità del motivo. Ha ritenuto che la doglianza non rispettasse il contenuto essenziale dell'atto di impugnazione e non individuasse alcuna specifica violazione di legge o vizio motivazionale. Non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La richiesta di assoluzione o proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. deve essere sostenuta dall'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che renderebbero doverosa la pronuncia.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve ricondurre le censure a specifici motivi ammessi dalla legge; la mera deduzione assertiva di un'omessa pronuncia assolutoria, priva di concreta indicazione dei vizi denunciati, costituisce un "non motivo".
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che invochi l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. senza indicare specificamente le circostanze di fatto e le ragioni di diritto che avrebbero imposto l'assoluzione o il proscioglimento.
- La mera deduzione dell'omessa pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non accompagnata dalla denuncia di una concreta violazione di legge, dell'assenza di motivazione o di uno specifico vizio motivazionale, integra un "non motivo" e non soddisfa il contenuto essenziale dell'impugnazione.
- Quando il giudizio di appello ha avuto a oggetto esclusivamente la commisurazione della pena, una censura assolutoria generica e non correlata a specifiche ragioni di proscioglimento non può superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di una situazione di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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