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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51301/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Naeem impugnava l'ordinanza del G.i.p. che, in sede di rinvio, aveva disposto la confisca ai sensi dell'art. 603-bis (in subordine anche nei suoi confronti) di somme pari alle omissioni contributive previdenziali relative a cinque lavoratori. I motivi del ricorso denunciavano: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 603-bis per avere il G.i.p. delegato alla polizia giudiziaria la quantificazione del profitto confiscabile, anziché determinarlo lui stesso o indicare criteri chiari di calcolo, non essendo si tratta di mera operazione aritmetica ma di individuazione dei giorni/ore effettivamente lavorati; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 521 c.p.p. per avere il G.i.p. indicato un periodo (dal 4/11/2016 all'agosto 2017) difforme rispetto alla parte descrittiva del capo C) che limitava la contestazione a specifici mesi (novembre 2012, novembre 2013 e ottobre 2015), creando incoerenza sul periodo del profitto oggetto di confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che il G.i.p. non abbia correttamente eseguito le indicazioni della sentenza rescindente (Sez. 4, n. 26327/2021) e abbia commesso due errori principali: (i) ha disposto una confisca obbligatoria senza quantificarne l'importo, limitandosi a rimandare la quantificazione alla polizia giudiziaria (togliendo così al giudice la necessaria determinazione e motivazione sul profitto confiscabile); (ii) non ha risolto la discrepanza sul periodo considerato per la confisca, riprendendo un arco temporale incongruente rispetto alla parte descrittiva delle imputazioni. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    Norma che consente la confisca del profitto derivante dai reati di sfruttamento/illeciti connessi; la Corte sottolinea che, pur potendo disporre la confisca, il giudice deve individuare e quantificare il profitto oggetto di ablazione e non può limitarsi a un ordine generico rimesso ad altri

  • art. 603-bis.2 cod. pen.

    Prevede la confisca di somme pari alle omissioni contributive/previdenziali; la Corte osserva che, anche se la misura è obbligatoria, l'ammontare deve essere determinato e motivato dal giudice e non demandato alla polizia giudiziaria

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Regola l'oggetto e l'estensione della confisca in relazione al periodo di consumazione del reato e al profitto; la sentenza rileva che il G.i.p. ha erroneamente individuato il periodo oggetto di confisca in contrasto con la parte descrittiva dell'imputazione

  • art. 37, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Norma richiamata nel capo C) concernente l'omessa presentazione delle denunce obbligatorie e l'omesso versamento di contributi per specifici mesi; la Corte evidenzia la discrepanza tra la descrizione dei mesi contestati e il periodo esteso indicato dall'ordinanza

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riguarda la definizione del giudizio mediante patteggiamento; la Corte richiama che, anche nell'ambito di decisioni assunte ai sensi dell'art. 444, il giudice deve motivare e quantificare correttamente gli effetti ablatori derivanti dall'accertamento dei fatti

  • Legge 29 ottobre 2016, n. 199

    Ha introdotto negli ordinamenti gli artt. 603-bis e 603-bis.2 cod. pen.; la pronuncia fa riferimento alla data di entrata in vigore (4/11/2016) ma evidenzia che non può essere utilizzata impropriamente per estendere il periodo confiscabile oltre le contestazioni fattuali

Massime di principio

  • Il giudice che dispone una confisca ai sensi dell'art. 603-bis deve motivare e quantificare il profitto confiscabile: non è sufficiente una formula generica che rimandi ad altri (es. polizia giudiziaria) la determinazione dell'importo quando la quantificazione richiede valutazioni di responsabilità e fattualità
  • Se la quantificazione richiede valutazioni fattuali complesse (es. individuazione di giorni/ore effettivamente lavorati), tali valutazioni spettano al magistrato che decide la confisca o, quanto meno, il provvedimento deve indicare criteri chiari e applicabili per la determinazione
  • Il periodo preso a riferimento per la confisca deve essere coerente con la parte descrittiva dell'imputazione: il magistrato non può estendere l'arco temporale del profitto confiscabile oltre quanto contestato senza adeguata motivazione
  • Le indicazioni contenute in pronunce rese in sede di annullamento e rinvio devono essere integralmente osservate dal giudice a quo in sede di nuovo esame; l'inosservanza autorizza nuova cassazione limitatamente alla parte censurata
  • Nelle definizioni del giudizio ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il giudice che omologa o decide non è esente dall'obbligo di determinare gli effetti ablatori (confische) con sufficiente motivazione e quantificazione
  • La delega alla polizia giudiziaria può essere tollerata soltanto per operazioni meramente aritmetiche quando il giudice abbia già operato la ricognizione dei fatti e la determinazione dei criteri: non può sostituire valutazioni giurisdizionali su elementi di fatto e responsabilità

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