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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3743/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 19/12/2022. Farotti deduceva, con un unico motivo, la mancanza di motivazione circa l'individuazione del reato più grave in tema di continuazione (riciclaggio) e la carenza di motivazione sugli aumenti per ciascun reato satellite, avendo patteggiato in appello ex art. 599-bis. Bianciotto proponeva quattro motivi: (1) incompetenza territoriale perché la consumazione del reato sarebbe avvenuta in altri territori (Trecate/Milano) e non a Pinerolo; (2) errata applicazione dell'art. 648-ter.1, comma 4 (presunta causa di non punibilità per mero uso personale dei proventi); (3) contraddittorietà della motivazione in relazione alla temporalità del reato presupposto (bancarotta) rispetto agli atti di autoriciclaggio; (4) insufficiente motivazione sulla quantificazione della pena e sugli aumenti per continuazione, nonché disparità rispetto ad altri coimputati.

La decisione

Cassazione ha deciso in due parti: (A) Il ricorso di Davide Farotti è dichiarato inammissibile: la Corte ha ricordato che i motivi concernenti la determinazione della pena concordata in sede di patteggiamento in appello non sono ammissibili salvo vizi di illegalità della pena o profili specifici espressi dalla giurisprudenza. Farotti è condannato alle spese processuali e a pagare euro 3.000 alla cassa delle ammende. (B) Il ricorso di Elmo Bianciotto è rigettato in quanto infondato: la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della competenza territoriale individuando come primo atto l'impiego/trasferimento tramite bonifico sul conto P.L.D. (Pinerolo); ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma 4, perché le condotte implicavano operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'autoriciclaggio, del fatto che la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente; ha ritenuto adeguata la motivazione sugli aumenti per continuazione trattandosi di aumenti di entità esigua (sei mesi per reato). Bianciotto è condannato alle spese processuali. Confermate in sede di appello le condanne di merito (Farotti: 3 anni e 10 giorni + multa €5.200; Bianciotto: 6 anni di reclusione).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento in appello; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla determinazione della pena concordata siano inammissibili in Cassazione, salvo casi di illegittimità della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo a motivazione insufficiente; usato dai ricorrenti per contestare carenze motivazionali, ma la Corte ha escluso l'ammissibilità per questioni attinenti al patteggiamento e ha rigettato i rilievi quando infondati.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. b) cod. proc. pen.

    Utilizzati per dedurre inosservanza di norme procedurali e di diritto penale; la Corte ha esaminato e rigettato i motivi relativi a competenza territoriale e applicazione dell'art. 648-ter.1.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    "fuori dei casi di cui ai commi precedenti"

    La causa di non punibilità del comma 4 si applica solo se l'agente utilizza o gode direttamente dei proventi senza compiere operazioni idonee a ostacolare l'identificazione; qui è stata esclusa perché sono state poste in essere attività decettive e operazioni di ostacolo alla tracciabilità.

  • art. 648 cod. pen.

    Riferimento per i principi relativi alla ricettazione e alla punibilità anche quando il reato presupposto presenti cause di non punibilità o l'autore non sia imputabile; usato per sostenere l'irrilevanza della temporaneità della dichiarazione di fallimento rispetto all'autoriciclaggio.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come limite al cumulo e al rapporto di proporzione tra pene nel calcolo della pena complessiva per continuazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Attribuisce discrezionalità al giudice nella determinazione della pena entro i limiti previsti; la Corte ha ricordato che per aumenti di entità esigua non è richiesto un'ampia motivazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento richiamato in giurisprudenza sulla valutazione delle condizioni di proscioglimento; la Corte ha precisato che doglianze su questioni rinunciate nel patteggiamento sono inammissibili salvo specifiche ipotesi.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata a entrambi i ricorrenti.

  • Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Stabilisce che nel reato continuato il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena distintamente per ciascun reato satellite; la Corte ha tuttavia richiamato successiva giurisprudenza che ammette motivazione meno dettagliata per aumenti di esigua entità.

  • Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato)

    Precisazione secondo cui, per aumenti di entità esigua nella continuazione, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata; applicata dalla Corte per giustificare l'aumento di sei mesi per ciascun reato.

  • Sez. 5, n. 22143 del 14/03/2022 (Lo Greco)

    Affermata l'irrilevanza, ai fini dell'autoriciclaggio, della dichiarazione di fallimento intervenuta successivamente alla condotta di autoriciclaggio; motivo utilizzato per rigettare il rilievo temporale di Bianciotto.

  • Artt. 8, 12, 16 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione a profili di competenza e rito; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi alla competenza territoriale.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione contro sentenze emesse all'esito di patteggiamento in appello (art. 599-bis) sono fortemente limitati: non sono ammessi i rilievi sulla determinazione della pena concordata, salvo profili di illegalità della sanzione o eccezioni tassative previste dalla giurisprudenza.
  • In materia di reato continuato, la competenza territoriale si determina con riferimento al primo atto materiale di consumazione anche quando la condotta sia frammentaria e realizzata in tempi/luoghi diversi; il capo d'imputazione resta il parametro fondamentale.
  • La causa di non punibilità prevista dall'art. 648-ter.1, comma 4, si applica soltanto al mero utilizzo o godimento diretto dei proventi senza operazioni idonee a ostacolare la tracciabilità; operazioni di dissimulazione o uso di società estere/amministratori fittizi escludono tale causa di non punibilità.
  • Ai fini dell'autoriciclaggio, la dichiarazione di fallimento è una condizione di punibilità e la sua intervenuta temporalità non impedisce la configurabilità dell'autoriciclaggio qualora la condotta sia completa nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
  • Nel calcolo della pena per reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave e motivare gli aumenti per i reati satellite; tuttavia, per aumenti di entità esigua la motivazione richiesta è meno dettagliata e può essere assolta con riferimenti sintetici a intensità del dolo, entità delle somme e durata della condotta.
  • Le contestazioni di competenza territoriale devono fondarsi sul capo di imputazione e sugli atti indicati; non è sufficiente richiamare bonifici o operazioni diverse non descritte come primo atto nel capo di imputazione.

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