Cassazione Penale, Sentenza n. 3743/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 19/12/2022. Farotti deduceva, con un unico motivo, la mancanza di motivazione circa l'individuazione del reato più grave in tema di continuazione (riciclaggio) e la carenza di motivazione sugli aumenti per ciascun reato satellite, avendo patteggiato in appello ex art. 599-bis. Bianciotto proponeva quattro motivi: (1) incompetenza territoriale perché la consumazione del reato sarebbe avvenuta in altri territori (Trecate/Milano) e non a Pinerolo; (2) errata applicazione dell'art. 648-ter.1, comma 4 (presunta causa di non punibilità per mero uso personale dei proventi); (3) contraddittorietà della motivazione in relazione alla temporalità del reato presupposto (bancarotta) rispetto agli atti di autoriciclaggio; (4) insufficiente motivazione sulla quantificazione della pena e sugli aumenti per continuazione, nonché disparità rispetto ad altri coimputati.
La decisione
Cassazione ha deciso in due parti: (A) Il ricorso di Davide Farotti è dichiarato inammissibile: la Corte ha ricordato che i motivi concernenti la determinazione della pena concordata in sede di patteggiamento in appello non sono ammissibili salvo vizi di illegalità della pena o profili specifici espressi dalla giurisprudenza. Farotti è condannato alle spese processuali e a pagare euro 3.000 alla cassa delle ammende. (B) Il ricorso di Elmo Bianciotto è rigettato in quanto infondato: la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della competenza territoriale individuando come primo atto l'impiego/trasferimento tramite bonifico sul conto P.L.D. (Pinerolo); ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma 4, perché le condotte implicavano operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'autoriciclaggio, del fatto che la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente; ha ritenuto adeguata la motivazione sugli aumenti per continuazione trattandosi di aumenti di entità esigua (sei mesi per reato). Bianciotto è condannato alle spese processuali. Confermate in sede di appello le condanne di merito (Farotti: 3 anni e 10 giorni + multa €5.200; Bianciotto: 6 anni di reclusione).
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento in appello; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla determinazione della pena concordata siano inammissibili in Cassazione, salvo casi di illegittimità della pena.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ground di cassazione relativo a motivazione insufficiente; usato dai ricorrenti per contestare carenze motivazionali, ma la Corte ha escluso l'ammissibilità per questioni attinenti al patteggiamento e ha rigettato i rilievi quando infondati.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. b) cod. proc. pen.
Utilizzati per dedurre inosservanza di norme procedurali e di diritto penale; la Corte ha esaminato e rigettato i motivi relativi a competenza territoriale e applicazione dell'art. 648-ter.1.
art. 648-ter.1 cod. pen.
"fuori dei casi di cui ai commi precedenti"
La causa di non punibilità del comma 4 si applica solo se l'agente utilizza o gode direttamente dei proventi senza compiere operazioni idonee a ostacolare l'identificazione; qui è stata esclusa perché sono state poste in essere attività decettive e operazioni di ostacolo alla tracciabilità.
art. 648 cod. pen.
Riferimento per i principi relativi alla ricettazione e alla punibilità anche quando il reato presupposto presenti cause di non punibilità o l'autore non sia imputabile; usato per sostenere l'irrilevanza della temporaneità della dichiarazione di fallimento rispetto all'autoriciclaggio.
art. 81 cod. pen.
Richiamato come limite al cumulo e al rapporto di proporzione tra pene nel calcolo della pena complessiva per continuazione.
art. 132 cod. pen.
Attribuisce discrezionalità al giudice nella determinazione della pena entro i limiti previsti; la Corte ha ricordato che per aumenti di entità esigua non è richiesto un'ampia motivazione.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento richiamato in giurisprudenza sulla valutazione delle condizioni di proscioglimento; la Corte ha precisato che doglianze su questioni rinunciate nel patteggiamento sono inammissibili salvo specifiche ipotesi.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata a entrambi i ricorrenti.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Stabilisce che nel reato continuato il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena distintamente per ciascun reato satellite; la Corte ha tuttavia richiamato successiva giurisprudenza che ammette motivazione meno dettagliata per aumenti di esigua entità.
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato)
Precisazione secondo cui, per aumenti di entità esigua nella continuazione, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata; applicata dalla Corte per giustificare l'aumento di sei mesi per ciascun reato.
Sez. 5, n. 22143 del 14/03/2022 (Lo Greco)
Affermata l'irrilevanza, ai fini dell'autoriciclaggio, della dichiarazione di fallimento intervenuta successivamente alla condotta di autoriciclaggio; motivo utilizzato per rigettare il rilievo temporale di Bianciotto.
Artt. 8, 12, 16 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione a profili di competenza e rito; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi alla competenza territoriale.
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione contro sentenze emesse all'esito di patteggiamento in appello (art. 599-bis) sono fortemente limitati: non sono ammessi i rilievi sulla determinazione della pena concordata, salvo profili di illegalità della sanzione o eccezioni tassative previste dalla giurisprudenza.
- In materia di reato continuato, la competenza territoriale si determina con riferimento al primo atto materiale di consumazione anche quando la condotta sia frammentaria e realizzata in tempi/luoghi diversi; il capo d'imputazione resta il parametro fondamentale.
- La causa di non punibilità prevista dall'art. 648-ter.1, comma 4, si applica soltanto al mero utilizzo o godimento diretto dei proventi senza operazioni idonee a ostacolare la tracciabilità; operazioni di dissimulazione o uso di società estere/amministratori fittizi escludono tale causa di non punibilità.
- Ai fini dell'autoriciclaggio, la dichiarazione di fallimento è una condizione di punibilità e la sua intervenuta temporalità non impedisce la configurabilità dell'autoriciclaggio qualora la condotta sia completa nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
- Nel calcolo della pena per reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave e motivare gli aumenti per i reati satellite; tuttavia, per aumenti di entità esigua la motivazione richiesta è meno dettagliata e può essere assolta con riferimenti sintetici a intensità del dolo, entità delle somme e durata della condotta.
- Le contestazioni di competenza territoriale devono fondarsi sul capo di imputazione e sugli atti indicati; non è sufficiente richiamare bonifici o operazioni diverse non descritte come primo atto nel capo di imputazione.
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