Cassazione Penale, Sentenza n. 32298/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sostenendo che il giudice ha omesso l'applicazione della pena pecuniaria (multa) prevista per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo denunciato ex artt. 2 e 7 legge n. 895/1967; l'omissione ha determinato l'applicazione di una pena illegale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché fondato, rilevando che il reato prevede, oltre alla reclusione, anche la multa (da euro 2.000 a euro 13.333). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per illegittimità della pena dovuta all'omessa applicazione della multa e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona per nuovo giudizio, indicando che le parti possono rinegoziare l'accordo ex art. 444 c.p.p. su corrette basi giuridiche e, in difetto, il procedimento proseguirà nelle forme ordinarie.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; la sentenza di patteggiamento deve recepire una pena legale e comprensiva di tutte le componenti obbligatorie (es. pena pecuniaria) pena la nullità dell'accordo.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato dalla pubblica accusa in relazione all'obbligo di corretta determinazione della pena nell'ambito delle decisioni conclusive del giudice; nel caso concreto la doglianza riguardava l'erronea omissione della pena pecuniaria.
artt. 2 e 7 legge n. 895/1967
multa da euro 2.000 ad euro 13.333
Norme sostanziali che incriminano e sanzionano la detenzione illegale di arma; stabiliscono che la sanzione comprende sia la reclusione sia la pena pecuniaria nella misura indicata, perciò componente pecuniaria obbligatoria della pena.
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè (giurisprudenza citata)
Principio giurisprudenziale secondo cui l'illegalità della pena contenuta in un accordo di patteggiamento determina l'annullamento senza rinvio della sentenza che lo ha recepito.
Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro (giurisprudenza citata)
Conferma che l'illegalità della pena invalida l'accordo di patteggiamento e non può essere corretta mediante mera rettificazione di errore materiale, giustificando l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se in un patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la pena risultante è illegale per omissione di componenti obbligatorie (es. multa), l'accordo è invalido e la sentenza che lo recepisce va annullata.
- Quando la norma sostanziale prevede espressamente una pena pecuniaria insieme alla reclusione, il giudice deve applicare entrambe le componenti: l'omissione della multa rende la pena complessiva illegale.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per consentire alle parti di rinegoziare il patteggiamento su basi corrette; in mancanza, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.
- Un errore di sostanza nella determinazione della pena non è una mera svista materiale rettificabile: se la pena è illegale, occorre annullamento e nuovo esame.
- In fase di patteggiamento è fondamentale verificare preventivamente tutte le componenti obbligatorie della pena (limiti minimi/massimi e sanzioni pecuniarie) per evitare nullità dell'accordo.
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