Cassazione Civile, Ordinanza n. 00566/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva agito contro la banca, in relazione a un rapporto di apertura di credito in conto corrente già chiuso, per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente versate. In particolare chiedeva la declaratoria di gratuità e invalidità del prestito e del contratto collegato, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicati anche in misura ultralegale, non concordata e usuraria, nonché l’illegittimità della commissione di massimo scoperto e dei tassi extrafido. In appello lamentava anche la violazione dell’art. 119 TUB per il mancato invio, da parte della banca, della documentazione contabile e la mancata acquisizione integrale degli estratti conto necessari a ricostruire i rapporti e a provare l’azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito. Nel ricorso per cassazione deduceva la violazione dell’art. 119, comma 4, TUB, sostenendo che la richiesta di consegna degli estratti conto potesse essere formulata anche in corso di causa, senza formule sacramentali e senza preventiva richiesta stragiudiziale, e che il rifiuto della banca avrebbe impedito il pieno esercizio del diritto di difesa e la successiva CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di appello aveva respinto il primo motivo di gravame sulla documentazione bancaria non solo perché la società non aveva prodotto ab origine gli estratti conto completi, ma anche perché la richiesta ex art. 119 TUB / ex art. 210 c.p.c. non era stata rinnovata all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado ed era quindi considerata tardiva e inammissibile in appello. Il ricorso per cassazione non ha censurato tale seconda ratio decidendi, autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata; perciò la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 119 TUB
La richiesta di copia della documentazione bancaria è stata evocata dalla ricorrente come strumento difensivo azionabile anche in corso di causa; la Corte, però, non entra nel merito di tale lettura perché dichiara inammissibile il ricorso per mancata censura di una ratio decidendi autonoma.
art. 210 c.p.c.
Richiamato con riferimento all’istanza di esibizione degli estratti conto, considerata dalla corte d’appello tardiva e inammissibile per mancata rinnovazione all’udienza di precisazione delle conclusioni.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Indicato dalla ricorrente come veicolo processuale idoneo a formulare la richiesta di documentazione bancaria.
art. 1175 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo di protezione e correttezza della banca nell’esecuzione del rapporto, ma senza accoglimento del motivo.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del dovere di buona fede contrattuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1815, comma 2, c.c.
Richiamato dalla ricorrente come base per la domanda di gratuità del finanziamento per asserita usurarietà.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’esito del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per individuare la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a reggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes, perché la mancata impugnazione di una sola rende definitiva la decisione sul punto.
- La censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con ogni autonoma argomentazione decisiva della sentenza impugnata; il mancato attacco di una ratio autonoma comporta difetto di interesse e inammissibilità del motivo.
- In controversie bancarie relative a ripetizione di indebito e accertamento del saldo, la questione sulla produzione o esibizione degli estratti conto può essere condizionata dalle regole processuali sul momento e sulle modalità della relativa istanza, ma tale profilo non può essere utilmente esaminato in cassazione se resta intatta una distinta motivazione di rigetto del giudice di merito.
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