Cassazione Penale, Sentenza n. 22789/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo di continuazione tra due gruppi di reati giudicati con due sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Trieste del 23.7.2020 (irrevocabile 17.1.2022) relativa al reato di concorso in estorsione commesso dal 6 al 20 febbraio 2018; 2) sentenza della Corte d'appello di Trieste del 10.9.2020 (irrevocabile 30.8.2022) relativa, fra l'altro, all'art. 416 c.p. e a reati di truffa, abusivismo finanziario, autoriciclaggio e esercizio abusivo di attività finanziaria. Il ricorrente ha sostenuto l'esistenza di una ideazione unitaria: le condotte estorsive sarebbero state temporaneamente coincidenti con alcune truffe del 2018 e sarebbero state commesse anche per procurare risorse necessarie a fronteggiare le richieste estorsive da parte di due clan mafiosi che lo avevano soggetto a pressione. Il Tribunale di Vicenza ha rigettato la richiesta, ritenendo che non sussistesse un programma criminoso unitario: i reati avevano natura diversa, diverse causali e modalità, e l'estorsione risultava frutto di una ideazione estemporanea distinta dalla pianificazione sistematica delle truffe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per motivi infondati. Ha confermato che, ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., è necessario dimostrare che i singoli reati siano espressione di un unico programma criminoso e di una ideazione unitaria anteriore alla commissione dei fatti. La Corte ha rilevato che, sebbene il giudice dell'esecuzione abbia commesso un errore formale nel richiamare l'articolazione dell'imputazione (attribuendo per errore l'associazione di tipo mafioso alla sentenza del Tribunale di Trieste), tale errore non ha inciso sulla decisione sostanziale. Sulla base degli indici di unitarietà (natura del reato, contiguità spazio-temporale, causali, modalità e preordinazione), la Corte ha ritenuto che l'estorsione del febbraio 2018 fosse di natura diversa e derivasse da una deliberazione estemporanea non programmata nell'ambito del progetto associativo che aveva dato luogo alle truffe. Ne consegue che non è stato riconosciuto il vincolo di continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale di riferimento per il riconoscimento del vincolo di continuazione; la Corte richiama i criteri giurisprudenziali per valutare l'esistenza di una ideazione unitaria (natura delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità e programmazione antecedente).
art. 416 cod. pen.
Rilevato quale reato oggetto della sentenza della Corte d'appello; la distinzione di natura tra il reato associativo e l'estorsione è centrale per escludere l'unitarietà ideativa.
art. 416-bis cod. pen. / art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante)
Il giudice dell'esecuzione ha confuso formalmente la contestazione ma la Corte chiarisce che nelle sentenze era presente l'aggravante ex art. 416-bis.1 e non una contestazione integrale dell'associazione mafiosa; comunque l'errore formale non ha inciso sulla decisione sostanziale.
art. 640 cod. pen.
Richiamato come uno dei reati 'fine' (truffa) valutati ai fini della possibile continuazione con l'estorsione; la Corte ha ritenuto che le truffe costituissero attuazione dell'originario programma associativo, distinto dall'estorsione.
art. 648-ter cod. pen.
Richiamato fra i reati oggetto della sentenza di appello (autoriciclaggio); considerato nel complesso delle condotte che risultano riconducibili al programma associativo, distinto dall'episodio estorsivo estemporaneo.
artt. 19 e 166 comma 1 d.lvo n. 58/1998
Norme del diritto societario/finanziario richiamate per i reati di abuso/attività finanziaria illecita; considerate parte del quadro fattuale delle condotte valutate come attuative di un programma associativo separato dall'estorsione.
art. 132 d.lgs. n. 385/1993
Richiamato tra le norme inerenti le imputazioni finanziarie; incluso nella valutazione complessiva della diversa natura degli illeciti rispetto all'estorsione.
art. 81 c.p., comma finale (concernente la continuazione)
La Corte richiama il principio che un ampio arco temporale rende meno probabile una programmazione unitaria e che il movente da solo non è sufficiente a dimostrare l'ideazione originaria comune.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. è necessario provare che i reati siano espressione di un unico programma criminoso e di una ideazione unitaria preesistente alla commissione dei fatti; il semplice legame di movente sopravvenuto non basta.
- Gli indici utili a valutare l'unitarietà ideativa sono: omogeneità della natura del reato e dell'interesse leso, contiguità spazio-temporale, coincidenza delle causali e delle modalità operative, e prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto.
- Un ampio intervallo temporale tra le condotte rende meno probabile la continuità programmatoria; tuttavia la continuazione può essere riconosciuta per singoli gruppi di reati commessi in periodi cronologicamente prossimi anche all'interno di un arco temporale più ampio.
- Il movente personale può spiegare la ripetizione di condotte ma non vale automaticamente come prova di una ideazione preventiva e unitaria: bisogna distinguere tra movente (causa personale) e pianificazione originaria (ideazione).
- Chi pretende il riconoscimento della continuazione ha l'onere di fornire elementi concreti che attestino la preordinazione comune (documenti, sentenze, elementi probatori che colleghino le condotte), non bastano deduzioni generiche o narrative non recepite in pronunce giudiziali.
- La circostanza di essere vittima di estorsione non trasforma automaticamente in continuazione una successiva condotta patrimoniale: occorre dimostrare che quella condotta sia stata ideata come parte del medesimo progetto criminoso originario.
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