Cassazione Penale, Sentenza n. 00040/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha disposto la prosecuzione del procedimento e ha revocato la dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna n. 683/23. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso (prosecuzione del procedimento con le forme del giudizio immediato).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa ha impugnato l'ordinanza che, dopo il mancato positivo esito della sospensione del procedimento con messa alla prova (concessa il 24/04/2024), ha disposto la revoca della sospensione e si è limitata a dare mandato alla cancelleria senza disporre la prosecuzione del processo nelle forme del giudizio immediato, determinando di fatto l'esecutività del decreto penale di condanna n. 683/23. Il ricorrente ha sostenuto che la revoca della messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale non legittima la dichiarazione di esecutività del decreto e che il giudice avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del procedimento con decreto di giudizio immediato.
Norme richiamate
art. 464 bis c.p.p.
l'art. 464 bis, comma 1, cod. proc. pen. dispone che, nei casi previsti dall'art. 168 bis, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova
La norma autorizza la richiesta di sospensione con messa alla prova anche in sede di opposizione a decreto penale; la richiesta va presentata con l'atto di opposizione nei procedimenti per decreto.
art. 168 bis c.p.
Norma richiamata come condizione dei casi in cui è consentita la messa alla prova; usata quale riferimento per l'applicabilità della sospensione procedimentale.
art. 464 septies c.p.p.
Regola gli effetti dell'esito della messa alla prova; in caso di esito negativo il giudice deve disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie evitando la semplice esecutività del decreto opposto.
art. 464 octies c.p.p.
l'inammissibilità dell'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale
Anche se l'istanza di messa alla prova è inammissibile, ciò non impedisce la prosecuzione dell'opposizione e l'avvio del giudizio autonomo che sostituisce la natura definitiva del decreto penale opposto.
art. 464, comma terzo, c.p.p.
è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio
Una volta instaurato il giudizio successivo all'opposizione (immediato, abbreviato o patteggiamento), il decreto penale opposto perde efficacia ex nunc e il giudice deve revocarne la natura di condanna anticipata.
Massime di principio
- Se l'imputato presenta opposizione a decreto penale e chiede la sospensione con messa alla prova, l'esito negativo della messa alla prova non consente al giudice di dichiarare semplicemente esecutivo il decreto penale: deve disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme previste (decreto di giudizio immediato o altro rito richiesto).
- L'opposizione a decreto penale trasforma il decreto in presupposto per l'introduzione di un giudizio autonomo; pertanto il decreto non conserva la sua natura di condanna definitiva durante il giudizio.
- L'inammissibilità della richiesta di sospensione/messa alla prova non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione: la procedura si deve comunque svolgere secondo le forme del giudizio che l'opposizione determina.
- Il giudice che verifica l'esito negativo della messa alla prova deve emettere provvedimento che ordina la prosecuzione del procedimento (es. decreto di giudizio immediato) e non un provvedimento che determini l'esecutività del decreto opposto.
- Per la difesa: quando la messa alla prova fallisce in sede di opposizione, è necessario sollecitare che il giudice disponga formalmente la prosecuzione del processo affinché non venga annotata o mantenuta l'esecutività del decreto penale.
- Per il pubblico ministero/ufficio: se si procede alla revoca della sospensione, occorre seguire le norme che prescrivono la prosecuzione del giudizio e non limitarsi a atti amministrativi che possano produrre erroneamente l'esecutività del decreto.
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