Cassazione Penale, Sentenza n. 21547/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione di legge e carenza motivazionale in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, deducendo che la motivazione del GIP era assente o apparente e non sanabile per cumulazione delle posizioni; 2) vizio di motivazione relativo alla sussistenza della partecipazione al reato associativo e all'applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (aggravante), posto che la contestazione si fonderebbe su elementi meramente apparenti (uso di telefono criptato, plurimi approvvigionamenti); 3) discriminazione di trattamento rispetto ad altro indagato (Savoca) cui era stata applicata misura meno afflittiva, senza dimostrare equivalenza delle posizioni; 4) censura sulla utilizzabilità processuale delle comunicazioni della piattaforma criptata "Sky ECC" acquisite tramite ordine europeo di indagine, sostenendo che dovessero essere trattate come intercettazioni (artt. 266 e 266-bis c.p.p.) e non come dati documentali ex art. 234-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo l'intervento integrativo del Tribunale del riesame: la motivazione del GIP, pur non menzionando espressamente il nome del ricorrente in alcuni passaggi, conteneva elementi che permettevano di ricondurre anche la posizione del Bellinzoni alla categoria degli indagati per il reato associativo e alle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.; la scelta della custodia carceraria è stata ritenuta giustificata dalla presunzione di adeguatezza prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. e non superata da elementi contrari. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione del giudice di merito è ritenuta congrua e logica alla luce degli elementi indiziari (frequenza e ripetitività degli approvvigionamenti, telefono criptato, 12 forniture). Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferita come disciplina dell'aggravante per reati in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato la contestazione dell'aggravante ma ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito circa la partecipazione e la gravità del quadro indiziario.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina le fattispecie di detenzione, spaccio e traffico di stupefacenti; le varie imputazioni sotto gli artt. 73 (capi indicati) sono state ritenute fondate su gravi indizi.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che elenca le esigenze cautelari (cautela della prosecuzione del reato, inquinamento delle prove, pericolo di fuga); la Corte ha ritenuto che il GIP e il Tribunale del riesame abbiano adeguatamente valutato tutte e tre le esigenze nella prospettiva cumulativa del sodalizio.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati associativi; la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione alla posizione del ricorrente, non superata da elementi contrari.
art. 292 comma 2 n.2 lett. c) e c-bis cod. proc. pen.
Norme sul contenuto dell'ordinanza che dispone la misura cautelare; il ricorrente contestava la carenza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva fosse comunque idonea e integrabile dal riesame.
art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di motivazione del provvedimento cautelare; usata nel quadro delle doglianze sul difetto motivazionale del GIP.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alle garanzie difensive e motivazionali; la Corte ha valutato la conformità della motivazione ai parametri richiesti.
artt. 13, 24, 111 Cost.
Richiamate per profili di garanzia costituzionale (libertà personale, difesa, riserva di legge); la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni alla luce della motivazione del merito.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente per profili di giusto processo; la Corte non ha ritenuto la violazione perché la motivazione e il diritto di difesa sono stati ritenuti rispettati.
art. 192 e art. 273 cod. proc. pen.
Norme attinenti alla prova per testi e mezzi di prova; citate nel secondo motivo con riferimento alla valutazione degli elementi indiziari, la Corte le ha ritenute correttamente applicate dal giudice di merito.
artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni; il ricorrente sosteneva che le comunicazioni Sky ECC dovessero essere trattate come intercettazioni, ma la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e inammissibile, non entrando nel merito vista la mancanza di specificità.
art. 234-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'utilizzabilità di dati conservati all'estero e acquisiti tramite cooperazione internazionale; la Corte ha ritenuto non puntualizzata la censura relativa alla qualificazione delle comunicazioni Sky ECC e quindi non ha annullato il convincimento del giudice di merito.
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche artt. 292 e 309 c.p.p.)
Richiamata per il principio secondo cui il Tribunale del riesame può integrare insufficienze motivazionali del provvedimento del primo giudice, salvo motivazione mancante o apparente; la Corte ha applicato questo principio ritenendo l'integrazione legittima nel caso concreto.
Massime di principio
- Il Tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione carente del provvedimento del GIP, purché la motivazione originaria non sia del tutto mancante o meramente apparente; se la motivazione del primo giudice contiene elementi valutabili, il riesame può riorganizzarli e renderli espliciti.
- In reati associativi la motivazione sulle esigenze cautelari può essere resa in termini 'cumulativi' per categorie di indagati quando la modalità di commissione del reato coinvolge i correi in pari grado: non è sempre necessario ripetere testualmente per ciascun indagato le medesime argomentazioni formali.
- La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati associativi (art. 275, comma 3 c.p.p.) pesa a favore dell'applicazione della misura più afflittiva, salvo che l'indagato non offra elementi di segno contrario idonei a scalfire tale presunzione.
- Per criticare con successo la motivazione del giudice di merito in Cassazione è necessario proporre censure specifiche, ragionate e riferite a punti concreti del ragionamento: censure generiche o aspecifiche risultano inammissibili.
- La questione dell'utilizzabilità di dati acquisiti tramite cooperazione internazionale (es. ordine europeo di indagine e decriptazione all'estero) richiede specifiche e circostanziate contestazioni; in assenza di specificità la Corte non invalida la valutazione del merito.
- Confronti fra posizioni di indagati (presunta disparità di trattamento) devono essere supportati da un'analisi puntuale delle rispettive posizioni processuali e dei fatti a loro carico; la mera asserzione di equivalenza non è sufficiente.
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