Cassazione Civile, Ordinanza n. 37216/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di apprendistato instaurato nel 2006 tra una società ferroviaria e una lavoratrice. La Corte d'appello aveva confermato la nullità di alcune clausole del CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 e dell'Accordo AGENS/OOSS 1 marzo 2006, nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, riconoscendo alla lavoratrice l'integrale anzianità di servizio maturata dall'assunzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) errata applicazione dell'art. 19 l. n. 25/1955 e degli artt. 47 e 49 d.lgs. n. 276/2003, anche in relazione all'art. 12 preleggi, sostenendo che la norma dell'apprentistato non fosse applicabile al caso; 2) errata interpretazione dell'art. 49 d.lgs. n. 276/2003 e della delega alla contrattazione collettiva; 3) errata qualificazione dell'art. 19 l. n. 25/1955 come norma imperativa e mancato rispetto dei precedenti giurisprudenziali; 4) errata analogia tra l'art. 19 l. n. 25/1955 e l'art. 3 d.l. n. 762/1984, con contestazione dell'applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 20074/2010 sul contratto di formazione e lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, richiamando una serie di precedenti recenti che avevano già risolto la medesima questione: il contratto di apprendistato, anche nel regime della l. n. 25/1955, è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica; l'art. 19 della l. n. 25/1955 era ancora vigente per il periodo rilevante ed è norma che impone il computo del periodo di apprendistato nell'anzianità di servizio; la contrattazione collettiva non poteva derogare a tale previsione escludendo quel periodo dal calcolo degli scatti di anzianità. La Corte ha quindi confermato il riconoscimento dell'anzianità di servizio in favore della lavoratrice e ha condannato la società ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 l. n. 25/1955
"qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio ... ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore"
Norma ritenuta ancora vigente per il periodo in esame e qualificata come imperativa; impone il computo del periodo di apprendistato nell'anzianità di servizio e non consente alla contrattazione collettiva di escluderlo ai fini degli scatti di anzianità.
art. 47 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato come disposizione del sistema dell'apprendistato applicabile ratione temporis, ma non tale da escludere la vigenza dell'art. 19 l. n. 25/1955 nel caso concreto.
art. 49 d.lgs. n. 276/2003
La delega alla contrattazione collettiva è stata ritenuta limitata alla durata del contratto e ai profili formativi, non estesa alla disciplina dell'anzianità di servizio o alla possibilità di escludere il periodo di apprendistato dal suo computo.
art. 12 preleggi
Invocato dal ricorrente per l'interpretazione della normativa; la Corte ha comunque confermato l'interpretazione sistematica che preserva la portata inderogabile dell'art. 19 l. n. 25/1955.
art. 2118 c.c.
Richiamato come norma sulla disdetta al termine del rapporto di apprendistato; il mancato recesso comporta la prosecuzione del rapporto e la rilevanza del periodo ai fini dell'anzianità.
art. 117 Cost.
"ordinamento civile"; "istruzione"
Richiamato per affermare che la disciplina del rapporto di lavoro rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, sicché la contrattazione collettiva non può eccedere il perimetro della delega legislativa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per conformarsi ai precedenti di legittimità già consolidati sulla questione.
art. 380 bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Base per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali.
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale modifica dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Il contratto di apprendistato, anche nel regime della l. n. 25/1955, ha natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con struttura bifasica; il periodo formativo non è un segmento estraneo al rapporto, ma rileva, nei limiti di legge, nella disciplina del rapporto successivo.
- La previsione legale secondo cui il periodo di apprendistato è utile ai fini dell'anzianità di servizio ha carattere imperativo e non può essere derogata in peius dalla contrattazione collettiva escludendo quel periodo dal computo degli scatti di anzianità.
- La delega legislativa alla contrattazione collettiva in materia di apprendistato, quando limitata ai profili formativi e alla durata, non consente di incidere su elementi del rapporto coperti da disciplina legale inderogabile.
- Quando la legge equipara espressamente un periodo formativo a tempo di servizio utile, l'equiparazione opera in modo generale e assoluto anche rispetto agli istituti di fonte collettiva che utilizzano l'anzianità come presupposto applicativo.
- In presenza di precedente di legittimità consolidato sul medesimo tema, il ricorso che si limiti a riproporre una diversa lettura della stessa disciplina, senza superare l'indirizzo già affermato, è destinato al rigetto.
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