Sentenza n. 5004/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza del 3 ottobre 2025, con la quale aveva chiesto il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la richiesta. Ha domandato l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione diplomatica aveva fissato l’appuntamento richiesto per il 16 dicembre 2025, determinando l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di una domanda di visto può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata quando l’istanza giudiziale era diretta anche o principalmente all’attivazione del relativo procedimento.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., se la pretesa fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →