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Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - Bari, Sezione 2

per l’accertamento e la conseguente declaratoria per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato da Daunia Candela s.r.l. e Daunia Wind s.r.l. il 1° febbraio 2023: dell'inadempimento del Comune Candela all’obbligo di rinegoziazione e adeguamento rispetto alla normativa vigente - segnatamente, all'Allegato 2 delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 - della convenzione rep. n. 370 del 6 settembre 2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145/2018, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con decisione n. 46/2021; per l'effetto, per l'accertamento e la declaratoria del legittimo rifiuto della Daunia Candela all'adempimento della medesima convenzione rep. n. 370 del 6 settembre 2005 e, segnatamente, al pagamento di quanto dovuto al Comune ancora inadempiente al predetto obbligo di rinegoziazione, in esecuzione della stessa convenzione, per le annualità non prescritte e sino al 2018, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 del codice civile; altresì, per l'accertamento e la declaratoria della non debenza sia di qualunque interesse sulle predette somme pretese dal Comune inadempiente, che del risarcimento di qualunque eventuale danno per il predetto legittimo mancato pagamento e, segnatamente, ai richiesti “interessi legali e danno da svalutazione monetaria fatti salvi poi gli interessi moratori previsti in convenzione (art. 9 lett. a) sulla quota variabile pari al 7,50% e secondo le rispettive scadenze”; e, infine, per la conseguente condanna del Comune di Candela a provvedere al suddetto obbligo di rinegoziazione e adeguamento rispetto alla normativa vigente - segnatamente, all'Allegato 2 della Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 - della convenzione rep. n. 370 del 6 settembre 2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145/2018, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con decisione n. 46/2021; all'uopo assegnando al Comune un congruo termine - possibilmente, non superiore a 60 giorni - per provvedere alla predetta rinegoziazione e, in caso di perdurante inadempimento, disporre, sin da subito, la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'Amministrazione pervicacemente inadempiente; per quanto riguarda la domanda riconvenzionale depositata dal Comune di Candela il 2 marzo 2023: per l'accertamento della validità ed efficacia della convenzione del 6 settembre 2005, rep. 370 e condanna, anche in via provvisionale ex art. 55, 1° comma, c.p.a., al pagamento di misure compensative per gli anni 2015-2018 oltre accessori, come per legge; per quanto riguarda i motivi aggiunti, con domanda riconvenzionale, depositati dal Comune di Candela il 16 ottobre 2023, in riassunzione – per traslatio judicii – del giudizio originariamente proposto innanzi al tribunale di Rovereto: per l'accertamento della validità ed efficacia della convenzione del 6 settembre 2005, rep. 370 e, in particolare, della clausola di cui all’art.9 con condanna al pagamento delle misure compensative per gli anni 2012-2014 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto di credito sino ad integrale soddisfo, in aggiunta alle predette annualità 2015/2018 trattandosi di pretese che originano dalla medesima convenzione rep. n. 370 del 2.3.2005.

Giustizia amministrativa202300127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: motivi aggiunti e seconda domanda riconvenzionale relativi all'accertamento della validità ed efficacia di una convenzione e al pagamento di misure compensative per annualità pregresse

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia tra le società ricorrenti e il Comune concerneva la convenzione del 6 settembre 2005 e, in particolare, l'obbligo di rinegoziazione e adeguamento della convenzione alla normativa vigente, nonché le pretese economiche del Comune relative alle misure compensative. Con sentenza non definitiva n. 704/2024, il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario sulla controversia, sollevando contestualmente un conflitto negativo di giurisdizione quanto ai motivi aggiunti e alla seconda domanda riconvenzionale depositati dal Comune il 16 ottobre 2023, originariamente proposti dinanzi al Tribunale di Rovereto e riassunti davanti al TAR per connessione. Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza n. 22774/2025, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La domanda è stata quindi ritualmente riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a., i motivi aggiunti e la seconda domanda riconvenzionale depositati dal Comune il 16 ottobre 2023. La dichiarazione di improcedibilità è derivata dal fatto che, dopo la pronuncia delle Sezioni unite sulla giurisdizione del giudice ordinario, la domanda era già stata ritualmente riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione. La decisione non ha esaminato nel merito la validità della convenzione né le pretese economiche. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e in coerenza con la precedente sentenza non definitiva.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità quando viene meno l'interesse alla decisione, nel caso concreto perché la domanda è stata riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando, a seguito della declinatoria di giurisdizione e della successiva decisione sul conflitto negativo, la domanda viene ritualmente riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, il giudizio pendente davanti al giudice privo di giurisdizione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • La riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione preclude al giudice amministrativo ogni ulteriore decisione sul merito della controversia, anche quando la domanda sia stata originariamente riassunta davanti a esso per ragioni di connessione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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