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Sentenza

Sentenza n. 161/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Messina, n. 902 del 10 dicembre 2024;

Giustizia amministrativa202501852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’Ente Parco dei Nebrodi, della sentenza della Corte d’Appello di Messina, Sezione lavoro, n. 902/2024, recante condanna al rimborso delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Messina, Sezione lavoro, n. 902 del 10 dicembre 2024, notificata all’ente il 5 maggio 2025 e passata in giudicato, con la quale l’Ente Parco dei Nebrodi era stato condannato a rimborsare le spese di lite, liquidate in € 2.800 per il primo grado e in € 2.906 per l’appello, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’ente nell’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato. L’ente intimato non si è costituito. Il TAR ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei giudicati nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l’esistenza del giudicato e l’inadempimento dell’Ente Parco dei Nebrodi dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato all’ente di adottare ogni atto necessario per corrispondere le somme dovute al ricorrente, comprese le spese sostenute per il rilascio del certificato di passaggio in giudicato, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Caronia, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, attribuendogli il compito di procedere, se necessario, allo stanziamento in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento della spesa nonché al reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà presentare una relazione dettagliata al Tribunale; il compenso sarà determinato successivamente ai sensi del d.P.R. 115/2002. L’ente resistente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 750 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell’ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione degli atti necessari a rendere effettivo il comando giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici

    L’azione esecutiva nei confronti dell’ente pubblico è stata ritenuta proponibile dopo la notifica del giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato secondo la disciplina delle spese di giustizia; la parcella deve essere presentata entro il termine indicato dall’art. 71.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    La parcella del commissario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, termine che decorre dalla conclusione dell’incarico e non dal successivo deposito della relazione.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adozione di tutti gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento entro un termine prefissato e nominare, già nella sentenza, un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • L’esaurimento dello stanziamento di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento; l’organo incaricato deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per reperire le somme e rendere possibile l’adempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un giudicato può essere investito anche delle attività di allocazione della somma in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché del reperimento materiale delle risorse.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dalla conclusione dell’incarico e non dal successivo deposito della relazione, ove la disciplina applicabile stabilisca tale decorrenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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