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Sentenza

Sentenza n. 979/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - della determinazione prot. -OMISSIS- di assegnazione presso il Comando Stazione Navale di -OMISSIS-) in luogo della richiesta sede di Catania; - del decreto del Direttore della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore della Direzione generale per il personale militare del -OMISSIS- con il quale è stato disposto il transito della ricorrente nei ruoli del personale civile della Difesa e la relativa assegnazione di sede; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ai suindicati provvedimenti, ivi compresa la valutazione dello Stato Maggiore dell'Esercito riportata nei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202600342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione della dipendente transitata nei ruoli civili della Difesa presso una sede diversa da quella richiesta nella provincia di Catania, unitamente al decreto di transito e assegnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, giudicata permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato ma reimpiegabile nei ruoli civili della Difesa, aveva chiesto l'assegnazione presso l'ultima sede di servizio o presso altra sede della provincia di Catania, anche per esigenze di assistenza a un familiare con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992. L'Amministrazione l'ha invece assegnata presso un Comando Stazione Navale situato in altra provincia, nella medesima Regione. Con il primo motivo sono stati dedotti difetto di istruttoria e carenza di motivazione, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e delle circolari ministeriali applicabili, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe richiamato generiche esigenze di servizio senza valutare concretamente la situazione familiare e sanitaria né la possibilità di assegnazione presso altri enti della provincia. Con il secondo motivo sono state dedotte illogicità manifesta e contraddittorietà, violazione della tutela della salute e del buon andamento, per l'assegnazione a una sede distante circa 80 km e ritenuta incompatibile con le prescrizioni medico-lavoristiche. Con il terzo motivo sono state dedotte violazione e falsa applicazione dell'art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992, travisamento dei presupposti e difetto di ponderazione degli interessi, per non avere l'Amministrazione adeguatamente considerato le esigenze di assistenza al familiare disabile e comparato tali esigenze con quelle organizzative.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina del transito del personale militare non idoneo, unitamente alla circolare ministeriale del 25 luglio 2023, attribuisca rilievo prioritario alle esigenze funzionali e alle carenze organiche della Forza armata. La presenza di situazioni derogatorie, comprese le documentate esigenze sanitarie personali, consente ma non impone all'Amministrazione di derogare ai criteri ordinari di assegnazione. Tuttavia, anche nell'esercizio della discrezionalità organizzativa, le ragioni della scelta devono emergere dall'istruttoria e dalla motivazione. Nel caso concreto, il provvedimento aveva indicato la prevista soppressione del Reparto Attività Territoriali di Catania, la necessità di preservare le vacanze organiche per il successivo reimpiego del relativo personale civile, l'assenza della richiesta del Comandante di Corpo necessaria per la conferma nell'ultimo ente di servizio e la disponibilità di una posizione amministrativa presso la sede assegnata. Poiché la ricorrente non aveva contestato tali circostanze né il profilo professionale attribuito, il Collegio ha ritenuto sussistenti una compiuta istruttoria e una motivazione sufficiente. Le esigenze personali e sanitarie sono state ritenute recessive rispetto alle esigenze organizzative, mentre per l'assistenza al familiare disabile l'ordinamento prevede specifici strumenti di tutela. Sono state quindi respinte anche le censure di illogicità e irragionevolezza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e la particolare condizione della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Disciplina il transito del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

  • art. 2, comma 5, d.m. 18 aprile 2002

    Prevede l'inquadramento in soprannumero del personale transitato nei ruoli civili.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone che le ragioni della determinazione della sede, pur espressione di discrezionalità organizzativa, siano ricavabili dall'istruttoria e dalla motivazione dell'atto.

  • art. 33, commi 3 e 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104

    È invocato dalla ricorrente quale fondamento delle esigenze di assistenza al familiare con disabilità; il giudice ritiene che l'ordinamento appronti specifici strumenti di tutela, senza riconoscere in concreto la prevalenza automatica di tali esigenze sui criteri organizzativi di prima assegnazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • circolare Ministero della Difesa n. M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023

    Stabilisce che la prima assegnazione è determinata in base alle esigenze funzionali delle Forze armate; le deroghe possono essere esaminate nei casi previsti e se richieste entro trenta giorni dall'istanza di transito. Per il personale dell'Esercito, i criteri prioritari riguardano l'ente di servizio, la Regione dell'ultima sede e la Regione più prossima.

Massime di principio

  • Nella determinazione della prima sede di assegnazione del personale militare transitato nei ruoli civili per non idoneità al servizio militare, le esigenze funzionali e le carenze organiche della Forza armata costituiscono il criterio prioritario; le situazioni personali o sanitarie derogatorie possono essere considerate, ma non impongono automaticamente una sede conforme alla preferenza del dipendente.
  • Anche quando la determinazione della sede di prima assegnazione è espressione di potere organizzativo e presenta natura assimilabile a un ordine, l'Amministrazione deve esplicitare nell'istruttoria e nella motivazione le ragioni concrete della scelta, soprattutto se il dipendente deduce specifici elementi di arbitrarietà o incompatibilità con la propria situazione.
  • È sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale l'indicazione concreta della soppressione o temporaneità della sede richiesta, della necessità di preservare vacanze organiche per il reimpiego di altro personale, dell'assenza dei presupposti per la conferma nell'ultima sede e della disponibilità di una posizione compatibile presso la sede assegnata.
  • La presenza di esigenze di assistenza a una persona con disabilità, pur meritevole di tutela, non determina di per sé la prevalenza sulla discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione nella prima assegnazione, quando il provvedimento abbia adeguatamente considerato le esigenze funzionali e l'ordinamento preveda specifici strumenti di tutela.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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