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Sentenza

Sentenza n. 1223/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, la somma complessiva di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha domandato l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo la misura risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui esatta misura e decorrenza devono essere verificate ai sensi degli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo effettivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie in caso di inerzia dell'amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, costituente la prestazione oggetto della condanna giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali devono eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Costituiscono i parametri legali per verificare spettanza, misura e decorrenza degli interessi sul credito azionato in ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è ammissibile quando il titolo sia idoneo, efficace e non spontaneamente eseguito dall'amministrazione obbligata, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
  • L'ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'entità del dovuto deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, senza che i conteggi unilateralmente predisposti dal creditore vincolino definitivamente l'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, capitale residuo e interessi devono essere determinati secondo i parametri del titolo e della legge, verificando in particolare misura e decorrenza degli interessi, anche con riferimento agli artt. 1282 e 1283 c.c.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pertinente; quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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