Sentenza n. 1027/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, da intendersi come revoca del nulla osta già rilasciato, alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da stagionale a non stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da stagionale a non stagionale. Dopo il rilascio del nulla osta, la Prefettura aveva avviato il procedimento di revoca, contestando la mancanza di documentazione e, in particolare, dell'idoneità alloggiativa, dello stato di famiglia dell'alloggio, della proposta di contratto di soggiorno redatta sul modello Q, del permesso di soggiorno in corso di validità o scaduto da non più di sessanta giorni e della prova di almeno tre mesi di regolare attività lavorativa stagionale. Il provvedimento finale aveva disposto il rigetto dell'istanza, motivando sia con la mancata prova dei tre mesi di lavoro stagionale e con l'assenza di un valido permesso da convertire, sia con la mancata produzione dell'ulteriore documentazione indicata nel preavviso. Il ricorrente ha censurato soltanto i capi relativi alla durata del lavoro stagionale e alla validità del permesso di soggiorno, senza contestare l'autonoma ragione concernente la mancata produzione dell'idoneità alloggiativa, dello stato di famiglia e della proposta di contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il provvedimento impugnato era fondato su una pluralità di motivazioni autonome e ciascuna era idonea, da sola, a sorreggerlo. Poiché il ricorrente non ha impugnato la motivazione relativa alla mancata produzione dell'ulteriore documentazione richiesta, l'eventuale accoglimento delle censure proposte non avrebbe potuto condurre all'annullamento dell'atto: la ragione non contestata sarebbe rimasta valida e irretrattabile in sede giurisdizionale. L'omessa contestazione di una motivazione autonoma determina quindi l'originaria carenza di interesse al ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione è stata rilevata d'ufficio all'udienza camerale.
Il giudice ha segnalato alle parti la questione dell'inammissibilità per omessa impugnazione di una motivazione autonoma del provvedimento.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Carenza di interesse al ricorso.
L'omessa contestazione di una motivazione autonoma, sufficiente a sorreggere l'atto impugnato, comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerlo, il ricorrente deve contestare tutte le ragioni giustificatrici dell'atto.
- L'impugnazione di soltanto alcune motivazioni autonome di un atto plurimotivato è inammissibile per carenza di interesse, perché l'eventuale accoglimento delle censure non consentirebbe comunque di ottenere l'annullamento del provvedimento.
- La motivazione autonoma non contestata diviene irretrattabile in sede giurisdizionale e conserva efficacia giustificativa dell'atto, impedendo al ricorrente di conseguire un'utilità concreta dall'accoglimento delle sole censure proposte.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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