Cassazione Penale, Sentenza n. 5495/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava all'annullamento dell'ordinanza del 27/06/2023 del Tribunale di Agrigento che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del GIP dell'08/06/2023 che disponeva il sequestro preventivo di un immobile demaniale concesso alla società "Sicilittica S.r.l.". Il sequestro era fondato sulla ritenuta sussistenza di indizi del reato ex art. 1161 cod. nav. per prolungata occupazione oltre la scadenza della concessione accertata durante il sopralluogo della Guardia Costiera del 06/06/2023 e sulla nota dell'Autorità del 24/05/2023 che attestava l'assenza di proroga. Il ricorrente deduceva contraddittorietà e illogicità della decisione perché aveva prodotto un documento della Regione Sicilia attestante la proroga della concessione fino al 31/12/2023 (o 2033 nella produzione) e sosteneva che la nota dell'ASP si riferiva ad altra concessione (n.52/2003) non alla n.309/2003 oggetto del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame mirasse a sindacare la valutazione di merito e la logica probatoria del Tribunale del riesame (vizio di motivazione/illogicità), mentre il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure reali è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 comma 1 c.p.p.). Inoltre la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse effettivamente preso in considerazione il documento prodotto dal ricorrente, giudicandolo irrilevante alla luce della nota dell'Autorità Sistema Portuale; la Cassazione non può risolvere contrasti probatori di fatto. Altro motivo di inammissibilità: la società, essendo terzo con interesse civilistico, non aveva conferito procura speciale al difensore ai sensi dell'art. 100 c.p.p., requisito necessario per proporre ricorso su misure cautelari reali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1161 cod. nav.
Norma sostanziale richiamata come fattispecie penale ipotizzata (illecito relativo all'occupazione demaniale marittima); la Corte non entra nel merito della qualificazione penale ma ricorda che il sequestro preventivo è stato disposto sulla base di indizi di tale reato
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale in ordine al trattamento del ricorso (procedimento trattato ai sensi della norma), senza specifiche elaborazioni interpretative nella motivazione
artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
Norme che regolano le ordinanze in materia di misure cautelari reali; la Corte ricorda che contro tali ordinanze il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione avverso ordinanze: la Corte interpreta restrittivamente la nozione di "violazione di legge", escludendo la mera censura di illogicità della motivazione come motivo autonomo di ricorso in questa sede
art. 606 cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità di dedurre l'illogicità manifestà nel quadro dei motivi di cui all'art. 606; la Corte distingue tra vizi deducibili e non in cassazione per misure reali
art. 321 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato quale finalità cautelare del sequestro (finalità previste dall'articolo), sottolineando che il sequestro preventivo può riguardare anche beni di terzi se sussistono indizi
art. 100 cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che soggetti con interesse civilistico (terzi proprietari) devono stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale; la mancata procura speciale ha determinato l'inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato relativamente alle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: possibile addebitabilità a culpa e conseguente condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
art. 83 cod. proc. civ.
Richiamato per analogia in tema di rappresentanza processuale dei terzi con interesse civilistico; la Corte applica analogicamente l'obbligatorietà della procura alle liti
Massime di principio
- Avverso ordinanze che confermano sequestri preventivi o misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: non è possibile usare la cassazione per rimettere in discussione la logica valutativa del giudice del riesame su contrasti probatori di fatto.
- Se si deduce l'omesso esame di un elemento decisivo, il ricorrente deve allegarlo formalmente e dimostrare la sua effettiva presenza negli atti trasmessi al tribunale del riesame o nella produzione difensiva; occorre spiegare perché quell'elemento fosse decisivo alla luce della limitata cognizione del giudice del riesame.
- Le doglianze riconducibili a mera illogicità o valutazioni critiche della motivazione ("governo logico" degli elementi di fatto) non sono, di norma, idonee a fondare il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali.
- Per le società o terzi con interesse civilistico, è obbligatorio conferire procura speciale al difensore (art. 100 c.p.p.) per proporre ricorso avverso misure cautelari reali; la mancata procura determina inammissibilità.
- Il sequestro preventivo in materia di beni demaniali può essere disposto anche su base indiziaria non equivalente ai "gravi indizi di colpevolezza": la soglia cautelare è più bassa e consente misure anche su beni di terzi in presenza di fumus commissi delicti.
- In presenza di documentazione amministrativa contrastante (es. note di Regione vs. Autorità portuale), la risoluzione del contrasto è sostanzialmente un accertamento di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione non decide direttamente quale documento prevalga salvo che non vi sia manifesta violazione di legge o omessa motivazione su punto decisivo.
- Quando si prospettano vizi di motivazione come omissione di esame di elementi decisivi, strutturare il ricorso dimostrando puntualmente la natura decisiva delle prove e la loro presenza negli atti è essenziale per evitare l'inammissibilità.
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