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Sentenza

Sentenza n. 6427/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento della Determina della Regione Lazio, Direzione: Trasformazione digitale e procurement. Area: Pianificazione e gare per strutture regionali ed enti locali, n. G11046 del 29.08.2025, avente ad oggetto: “Gara europea a procedura aperta, suddivisa in 8 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per la fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto d'inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio e della Regione Umbria, indetta con determinazione n. G16894 del 11/12/2024. Provvedimento di aggiudicazione Lotto n. 5 in favore di PROMO RIGENERA SRL”; - di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, e in particolare i verbali della Commissione di gara, comunicati in data 29.09.2025 a seguito di istanza di accesso, e segnatamente del verbale del RUP n. 25d del 25.08.2025, nella parte in cui è stata ritenuta “…la predetta documentazione idonea alla comprova del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-95 e di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023, nonché del rispetto dei CAM da parte dell'operatore economico PROMO RIGENERA s.r.l.”; nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima aggiudicazione dell'appalto, in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, mediante affidamento del contratto per l'intera durata del servizio, anche attraverso subentro, rispetto al quale viene proposta sin d'ora espressa domanda, ovvero per equivalente per gli importi che verranno quantificati in corso di causa.

Giustizia amministrativa202512146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 5 di una gara europea a procedura aperta per la fornitura di cancelleria, toner, cartucce e materiali di consumo, unitamente agli atti di verifica dei requisiti e della conformità ai CAM dell’aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 5 sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere dimostrato, già al momento della presentazione dell’offerta, il possesso dei criteri ambientali minimi (CAM). Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione del d.m. 17 ottobre 2019, dei relativi criteri di verifica, dell’art. 4 del capitolato, della norma tecnica UNI EN ISO 14024, della lex specialis e dell’art. 57 del d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e sviamento. In particolare, la ricorrente ha contestato la sufficienza della dichiarazione sostitutiva presentata in sede di offerta e l’idoneità delle certificazioni e degli ulteriori documenti prodotti successivamente dall’aggiudicataria in sede di verifica.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 6 del disciplinare richiedesse, in sede di offerta, una dichiarazione di conformità ai CAM resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, riservando alla fase successiva alla proposta di aggiudicazione, e prima della stipula, la verifica del possesso effettivo dei requisiti dichiarati. La stazione appaltante aveva quindi legittimamente richiesto all’aggiudicataria campioni fisici e documentazione comprovante la conformità ai CAM, ammettendo i mezzi di prova previsti dal d.m. 17 ottobre 2019 e anche altri mezzi appropriati secondo l’Allegato II.8 al d.lgs. 36/2023. La documentazione integrativa prodotta dall’aggiudicataria era stata valutata dal RUP come idonea e sufficiente. Il giudice ha escluso la violazione di legge, osservando che la mera autocertificazione in sede di offerta era conforme alla lex specialis e che la comprova poteva avvenire successivamente, anche mediante mezzi di prova alternativi. Quanto alle valutazioni tecniche del RUP, il TAR ha rilevato che l’istruttoria si era svolta mediante interlocuzione e collaborazione con l’operatore economico e che non emergevano superficialità, carenze motivazionali, errori, illogicità o sviamento. Ha quindi escluso che il sindacato giurisdizionale potesse sostituirsi all’apprezzamento tecnico-amministrativo della stazione appaltante. La domanda risarcitoria e quella di subentro, proposte come conseguenziali all’annullamento, sono rimaste prive di accoglimento per effetto del rigetto dell’impugnazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La gara era aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

  • artt. 94-95 d.lgs. 36/2023

    Disposizioni richiamate per la verifica dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicataria.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Disposizione richiamata per la verifica dei requisiti di ordine speciale.

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all’inserimento e alla verifica dei criteri ambientali minimi; il ricorso è stato tuttavia respinto.

  • Allegato II.8 d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, compresa la documentazione tecnica del fabbricante, qualora l’operatore economico non abbia accesso ai certificati o non possa ottenerli entro i termini richiesti per cause non imputabili.

    La stazione appaltante può accettare mezzi di prova alternativi ai certificati tipici, quando siano appropriati a dimostrare le caratteristiche richieste e ricorrano le condizioni previste.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Consentono la dichiarazione sostitutiva richiesta dal disciplinare in sede di presentazione dell’offerta per attestare la conformità ai CAM.

  • d.m. 17 ottobre 2019

    Individua i CAM applicabili alle forniture di cartucce toner e a getto d’inchiostro e i relativi mezzi di verifica, inclusi l’etichetta ambientale di tipo I, la certificazione LGA e i rapporti di prova di laboratori accreditati.

  • art. 69, comma 3, d.lgs. 50/2016

    Richiamato dalla circolare applicativa dei CAM quale fondamento della possibilità di dimostrare la conformità mediante mezzi alternativi quando l’operatore non possa ottenere tempestivamente le etichettature richieste.

  • art. 82, comma 2, d.lgs. 50/2016

    Richiamato nella circolare sui CAM per affermare l’obbligo della stazione appaltante di accettare altri mezzi di prova idonei, quando ne ricorrano le condizioni.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede in sede di offerta una dichiarazione sostitutiva di conformità ai CAM e riserva la verifica effettiva dei requisiti alla fase successiva alla proposta di aggiudicazione, la mancata produzione del certificato già con l’offerta non determina, di per sé, l’esclusione del concorrente.
  • La verifica dei CAM può essere svolta dopo la presentazione dell’offerta mediante i mezzi di prova previsti dalla disciplina tecnica di settore e, alle condizioni stabilite dalla normativa, mediante altri mezzi appropriati, inclusa la documentazione tecnica del fabbricante, purché idonei a dimostrare le caratteristiche ambientali richieste.
  • Le valutazioni del RUP sulla sufficienza e attendibilità della documentazione tecnica comprovante il possesso dei CAM costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori, illogicità, manifesta inattendibilità, carenza istruttoria o sviamento, senza possibilità di sostituzione dell’apprezzamento giudiziale a quello dell’amministrazione.
  • L’istruttoria di verifica dei requisiti può legittimamente svolgersi mediante richieste di chiarimenti e integrazioni documentali, quando tali attività siano dirette a comprovare requisiti già dichiarati e non comportino la formazione tardiva di un requisito nuovo.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSoccorso istruttorio

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