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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33970/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento dell'IVA per euro 509.729,00, reato commesso il 29/12/2014). Il ricorso per cassazione articolava: (i) violazione dell'art. 27 Cost. e denunzia di contrasto giurisprudenziale ex art. 618 c.p.p. relativamente alla possibilità di escludere la colpevolezza per inesigibilità della condotta doverosa; (ii) doglianza sulla mancata applicazione del principio della par condicio creditorum e dell'art. 2741 c.c., sostenendo che il debitore poteva prioritariamente adempiere i crediti verso i lavoratori invece che quelli erariali; (iii) richiesta di applicazione delle nuove disposizioni piu favorevoli (art. 56-quater L. 689/1981 e art. 133-ter c.p. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) per ridurre la pena pecuniaria sostitutiva e aumentarne la rateazione; (iv) con memoria successiva, eccezione di intervenuta prescrizione del reato alla data del 29/01/2023, tenuto conto del periodo di sospensione tra il 29/03/2021 e il 29/10/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: i primi due motivi erano generici e privi di specificità rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (mancanza di riferimenti concreti sulle difficoltà economiche e sulle cause che avrebbero giustificato la scelta di pagamento dei lavoratori rispetto all'erario). La terza censura è stata ritenuta manifestamente infondata per errata interpretazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022: le norme più favorevoli sulle pene sostitutive si applicano ai procedimenti ancora pendenti in appello alla data di entrata in vigore (30/12/2022); qui la Corte d'appello aveva già pronunciato sentenza prima di tale data, sicché la pendenza era cessata e la via corretta per ottenere una eventuale applicazione della pena sostitutiva è l'istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. La eccezione di prescrizione proposta con motivi aggiunti è stata dichiarata inammissibile perché introdotta tardivamente e l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi (art. 585, comma 4, c.p.p.). Conseguenze pratiche: è stata confermata, nei suoi effetti, la sentenza di merito (responsabilità penale accertata; in sede d'appello la pena detentiva era stata sostituita con multa di euro 13.500 e rateizzazione in 30 rate da euro 450). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice applicata per il reato di omesso versamento dell'IVA; la condanna è stata confermata in ordine alla responsabilità penale.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla garanzia della responsabilità personale, ma la Corte ha ritenuto il rilievo vago e privo di specificità tale da renderlo inammissibile.

  • art. 618 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per denunziare un presunto contrasto giurisprudenziale; la Corte ha ritenuto il richiamo generico e non adeguatamente motivato.

  • art. 2741 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una priorità di pagamento dei crediti di lavoro rispetto ai crediti erariali; la Corte ha ritenuto la questione formulata in modo astratto e non supportata da specifici elementi di fatto applicabili al caso penale.

  • art. 56-quater legge n. 689/1981

    Norma richiamata come più favorevole circa le pene sostitutive; la Corte ha chiarito che l'applicazione retroattiva in bonam partem è prevista solo per i procedimenti ancora pendenti in appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

  • art. 133-ter c.p. (testo introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    Norma relativa alla determinazione della pena pecuniaria; la Corte ha escluso la sua applicazione al giudizio d'appello già deciso prima dell'entrata in vigore del decreto.

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 95

    Disposizione transitoria che disciplina l'applicazione delle nuove norme più favorevoli: si applicano ai procedimenti ancora pendenti in primo grado o in appello alla data di entrata in vigore; se il giudizio d'appello si è già concluso, l'interessato può presentare istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Principio della retroattività in bonam partem richiamato per spiegare l'applicabilità delle novità favorevoli.

  • art. 666 c.p.p.

    Indicata come la procedura ordinaria per chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione di pene sostitutive quando la sentenza è ormai pronunciata e irrevocabile.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Norma che giustifica l'inammissibilità dei motivi nuovi presentati dopo l'inammissibilità dei motivi principali; applicata per escludere l'esame dell'eccezione di prescrizione introdotta successivamente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: imposizione delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio che l'inammissibilità non comporta sempre colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e collegati ai fatti e alle ragioni della decisione impugnata; censure generiche o astratte sono inammissibili.
  • La configurabilità di esimenti o cause di non imputabilità (es. inesigibilità della condotta) richiede l'indicazione di elementi fattuali concreti (difficoltà economiche, cause specifiche) e non può essere sostenuta in termini puramente teorici.
  • Il principio della par condicio creditorum e le regole civilistiche di priorità tra creditori non si applicano automaticamente nel processo penale: se si invoca una specifica scelta di pagamento, occorre dimostrare concretamente le ragioni e il nesso con l'elemento soggettivo del reato.
  • Le modifiche normative sostanziali più favorevoli si applicano retroattivamente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore solo se la pendenza non è stata chiusa da una pronuncia; se l'appello si è concluso prima dell'entrata in vigore, la via per ottenere benefici è l'istanza al giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.).
  • Motivi nuovi introdotti con memoria successiva sono inammissibili se il ricorso principale è già dichiarato inammissibile; perciò eccezioni rilevabili vanno tempestivamente inserite nel ricorso principale.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente l'imposizione delle spese e, se ricorrono le condizioni, il versamento alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e la qualità dei motivi prima di proporre il ricorso in Cassazione.
  • Se si intende far valere la prescrizione o altri profili di estinzione del reato, è opportuno introdurli già nel ricorso principale e corredarli di calcoli temporali e riferimenti normativi precisi per evitare l'inammissibilità.

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