Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5305/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello con cui era stato dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (art. 379-bis c.p.), denunciando la violazione di norme processuali perché la Corte territoriale aveva pronunciato la prescrizione in sede predibattimentale, 'in camera di consiglio' e senza instaurare il contraddittorio. L'imputato aveva invece richiesto la fissazione dell'udienza per sostenere l'assoluzione nel merito (art. 129, secondo comma c.p.p.), deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni che avevano fondato la condanna di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha qualificato la pronuncia d'appello come affetta da nullità per violazione del contraddittorio (richiamando il principio delle Sezioni Unite Iannelli) e, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 11/2022, ha ritenuto che l'imputato avesse interesse a proporre ricorso in Cassazione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli affinché, instaurato il regolare contraddittorio, si proceda al giudizio sul gravame.

Norme richiamate

  • art. 379-bis cod. pen.

    Articolo relativo al fatto per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; la sentenza d'appello aveva dichiarato la prescrizione di tale reato.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato quale fondamento della richiesta difensiva di assoluzione nel merito quando determinate prove (es. intercettazioni) risultino inutilizzabili; la Corte sottolinea che la dichiarazione immediata di causa di non punibilità presuppone il pieno esercizio del contraddittorio.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro argomentativo delle Sezioni Unite Iannelli: la pronuncia predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 non è consentita in appello compatibilmente con la disciplina degli artt. 598, 599 e 601 c.p.p.

  • artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.

    Secondo le Sezioni Unite, tali disposizioni non rinviano alla disciplina del proscioglimento predibattimentale, dunque non legittimano in appello una pronuncia di estinzione del reato fuori dal contraddittorio.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    l'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso - fatto proprio dalla sentenza citata - secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui era stata interpretata come impedimento all'ammissibilità del ricorso per cassazione del soggetto che subiva una dichiarazione di prescrizione adottata senza contraddittorio; ciò ha modificato il quadro sull'interesse ad impugnare.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per valutare la legittimità di procedere in assenza dell'imputato; la Corte osserva che l'assenza del contraddittorio va valutata rispetto alle condizioni previste da questa norma.

  • Sentenza Corte Cost. n. 11 del 2022

    La Corte costituzionale ha inciso sul precedente orientamento delle Sezioni Unite, affermando l'illegittimità dell'interpretazione che escludeva l'interesse a proporre ricorso in Cassazione contro sentenze d'appello che dichiarano la prescrizione senza contraddittorio; ciò ha reso possibile il sindacato di legittimità in tali casi.

  • Sez. U. n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)

    al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc.pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio

    Principio di diritto secondo cui la Corte d'appello non può emettere decisioni predibattimentali di proscioglimento senza contraddittorio; la Corte di cassazione lo richiama pur tenendo conto del mutato orientamento costituzionale.

Massime di principio

  • Una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione adottata in sede d'appello 'in camera di consiglio' e senza instaurare il contraddittorio è viziata e può essere annullata in Cassazione per violazione del diritto al contraddittorio.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 11/2022, l'imputato conserva interesse a proporre ricorso in Cassazione anche se in appello è stata pronunciata la prescrizione, quando abbia chiesto l'assoluzione nel merito; pertanto l'ammissibilità del ricorso non può essere esclusa per 'mancanza di interesse'.
  • Se emerge in modo evidente la prova dell'innocenza, la Cassazione può, in casi estremi, rendere operante l'art. 129 c.p.p. e decidere nel merito; in assenza di evidenza, il rimedio corretto è l'annullamento e la rinnovazione del contraddittorio in appello.
  • Il difensore deve sempre chiedere formalmente la fissazione dell'udienza d'appello quando intende sostenere l'insussistenza del reato o l'inutilizzabilità di prove decisive (ad es. intercettazioni), per preservare il diritto al contraddittorio e la possibilità di impugnare.
  • Se il giudice d'appello intende decidere in assenza dell'imputato, deve verificare e motivare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 420-bis c.p.p.; in mancanza di ciò la decisione è vulnerabile.
  • La Cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio in contraddittorio, invece di decidere direttamente sul merito, salvo che la prova dell'innocenza sia manifestamente evidente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.