Cassazione Civile, Ordinanza n. 09732/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia trae origine da infiltrazioni d'acqua provenienti dal bagno dell'appartamento sovrastante, che avevano danneggiato l'unità immobiliare sottostante e reso necessario eseguire riparazioni. In primo grado il giudice aveva ritenuto responsabile sia il condominio, per la rottura di una "braga" considerata bene comune, sia il precedente proprietario dell'appartamento sovrastante per lavori di ristrutturazione mal eseguiti, con un rilevante concorso di colpa del danneggiato. La corte d'appello, in riforma, aveva invece attribuito la proprietà della braga al singolo condomino, condannando l'erede di quest'ultimo al risarcimento del danno. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento dell'efficacia riflessa del giudicato formatosi su una precedente sentenza del giudice di pace; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, dell'art. 1917 c.c. e degli artt. 32 e 183 c.p.c., per avere la corte dichiarato inammissibile la domanda di manleva verso l'assicurazione del fabbricato, ritenendola tardiva; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver posto a suo carico le spese processuali verso il condominio pur in difetto di una domanda di parte diretta nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato invocato proveniva da una controversia tra parti diverse e, in ogni caso, il ricorso non riportava in modo specifico il contenuto della sentenza pretesamente preclusiva, impedendo il controllo sulla dedotta efficacia riflessa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la garanzia impropria nei confronti dell'assicurazione richiedeva una domanda espressa e tempestiva, non proposta nei termini processuali utili; inoltre, l'automatica estensione della domanda non opera quando i rapporti sono autonomi. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la regolazione delle spese era coerente con il criterio di soccombenza e causalità, essendo stata la ricorrente soccombente nei confronti delle controparti costituite. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale è opponibile solo se ricorre l'identità soggettiva necessaria o comunque i presupposti dell'efficacia preclusiva dedotta; non basta il richiamo astratto a una precedente decisione resa in una controversia tra parti diverse.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio denunciabile in cassazione riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura deve colpire la ratio decidendi e non può essere generica o priva di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti; in mancanza, la Corte non può verificare i presupposti del motivo, come nel caso del giudicato invocato.
art. 1917 c.c.
La garanzia assicurativa invocata in via impropria non si estende automaticamente: occorre una domanda espressa e tempestiva, proposta nei termini processuali previsti.
artt. 32 e 183 c.p.c.
Le domande e le eccezioni devono essere introdotte nei momenti processuali stabiliti; la domanda di garanzia proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni è tardiva.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; il controllo di legittimità è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 2051 c.c.
Richiamato nel quadro della responsabilità per danni da cose in custodia, in particolare in relazione alla qualificazione della braga come bene comune nel giudizio di merito.
art. 1227 c.c.
Richiamato nel giudizio di merito per il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'efficacia preclusiva del giudicato richiede che il precedente accertamento provenga da un processo rilevante rispetto al rapporto dedotto e che il ricorso consenta di verificarne puntualmente contenuto, parti e portata; in difetto di specifica trascrizione degli atti rilevanti il motivo è destinato a fallire.
- La domanda di manleva o garanzia impropria non si estende automaticamente ad altri rapporti solo perché connessa alla stessa vicenda fattuale: occorre una domanda espressa, tempestivamente introdotta nei termini processuali previsti.
- In tema di spese processuali, il criterio della soccombenza può essere applicato anche tenendo conto della causalità del contenzioso; il sindacato della Cassazione non si estende alle valutazioni discrezionali del giudice di merito, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e non limitarsi a prospettare un interesse teorico all'accoglimento o un errore privo di concreta incidenza sul decisum.
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