Sentenza del 23/01/2019 n. 1092 - Comm. Trib. Prov. Catania
Omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione - Vizio procedurale - Nullità dell'atto consequenziale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la mancata notifica dell'atto presupposto integra un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale. Di conseguenza, sono state ritenute illegittime le cartelle esattoriali fondate sull'avviso di liquidazione non notificato. Il contribuente risulta quindi vittorioso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità delle cartelle esattoriali perché fondate su un prodromico avviso di liquidazione la cui notifica era stata omessa. La mancata conoscenza dell'atto presupposto ha impedito al contribuente di esercitare tempestivamente il diritto di difesa e di contestare la pretesa tributaria nella fase originaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973
La disciplina della riscossione mediante ruolo e delle cartelle di pagamento presuppone il rispetto delle formalità procedurali e la regolare conoscibilità degli atti posti a fondamento della pretesa. La cartella non può validamente fondarsi su un atto presupposto mai notificato al contribuente.
Cassazione civile n. 1144/2018
Conforme al principio secondo cui l'omessa notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità dell'atto consequenziale, quando impedisce al contribuente di conoscere e contestare tempestivamente la pretesa.
Cassazione civile n. 5791/2008
Conforme al principio della nullità o illegittimità dell'atto consequenziale fondato su un atto presupposto non notificato.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo o della riscossione presuppone necessariamente un atto precedente, quest'ultimo deve essere regolarmente notificato al contribuente.
- La notifica della cartella non sana automaticamente l'omessa notifica dell'atto presupposto, soprattutto se la mancata conoscenza ha impedito l'esercizio del diritto di difesa.
- In caso di omessa notifica dell'atto presupposto, il contribuente può contestare direttamente l'atto consequenziale deducendo il vizio procedurale e chiedendo che venga dichiarato illegittimo o nullo secondo la qualificazione applicabile.
- È necessario verificare concretamente l'esistenza della notifica, la sua regolarità e la possibilità per l'amministrazione di dimostrarla documentalmente.
- Il principio opera quando tra i due atti esiste un rapporto di presupposizione necessaria; non ogni irregolarità relativa ad atti precedenti comporta automaticamente l'invalidità dell'atto successivo.
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