Cassazione Civile, Ordinanza n. 16192/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Il fallimento aveva già proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della corte d'appello, ma tale ricorso era stato dichiarato improcedibile perché, secondo la Corte, la sentenza impugnata risultava notificata alla curatela e quindi operava il termine breve di impugnazione; non essendo stata depositata la copia autentica della sentenza notificata, il ricorso era stato ritenuto tardivo. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il fallimento ha dedotto un errore di fatto decisivo ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che non vi fosse prova della notificazione della sentenza d'appello al curatore e che pertanto avrebbe dovuto applicarsi il termine lungo di sei mesi, con conseguente tempestività del ricorso originario. Ha inoltre cercato di valorizzare, in memoria, l'asserita notifica personale al curatore, diversa da quella inizialmente prospettata, per sostenere che la Corte aveva errato nel ritenere operante il termine breve.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha affermato che il motivo non integrava un errore revocatorio, ma denunciava in realtà un error in iudicando/in iure sulla disciplina del termine di impugnazione e sull'improcedibilità del ricorso per cassazione. Ha aggiunto, per completezza, che comunque l'ordinanza revocanda aveva correttamente applicato il principio secondo cui, se il ricorrente allega la notificazione della sentenza, opera il termine breve e grava su di lui l'onere di depositare la copia autentica con relata di notifica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, nei limiti dell'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, e non può coincidere con un errore di diritto o con una valutazione giuridica sbagliata.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di notifica della sentenza impugnata, il giudice verifica la tempestività del ricorso in base al termine lungo di impugnazione.
art. 325 c.p.c.
Se la sentenza risulta notificata e tale circostanza è allegata o emerge dagli atti, opera il termine breve di impugnazione.
art. 369 c.p.c.
Quando opera il termine breve, il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; la mancata produzione comporta improcedibilità, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza.
art. 372 c.p.c.
Consente il deposito successivo di documenti nei casi previsti, richiamati dalla giurisprudenza in tema di produzione della sentenza notificata.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 376 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nella fase preliminare.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata ai sensi della norma può solo illustrare o chiarire i motivi, non integrarli.
art. 391-ter c.p.c.
Richiamato incidentalmente nel quadro normativo della revocazione delle decisioni della Cassazione.
art. 111 Cost.
La Corte osserva che la Costituzione non impone al legislatore di consentire la revocazione per errori di diritto nelle decisioni di legittimità, oltre ai limiti previsti dall'art. 111 Cost. stesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di inammissibilità, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
d.lgs. n. 197/2022
Ha abrogato il quarto comma dell'art. 391-bis c.p.c. richiamato nella motivazione processuale.
d.lgs. n. 149/2022
Riforma Cartabia: disciplina l'applicazione delle modifiche all'art. 391-bis c.p.c. anche ai giudizi pendenti nei limiti indicati.
l. n. 197/2022
Ha inciso sul regime transitorio richiamato in motivazione.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto revocatorio, cioè per una svista percettiva immediatamente riscontrabile dagli atti; non può essere usata per contestare valutazioni giuridiche o errori di diritto.
- Quando il ricorrente per cassazione allega espressamente o implicitamente la notificazione della sentenza impugnata, il controllo di tempestività va effettuato sulla base del termine breve; in tal caso grava sul ricorrente l'onere di depositare la sentenza autentica con la relata di notifica nei termini di legge.
- La mancata produzione della sentenza notificata determina improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo che la notificazione del ricorso risulti comunque avvenuta entro il termine breve o che la relata sia acquisita aliunde nei casi ammessi dalla giurisprudenza.
- La memoria depositata nel giudizio di legittimità non può integrare nuovi motivi di impugnazione, ma solo illustrare e chiarire quelli già proposti.
- La valutazione preliminare di non inammissibilità compiuta in sede camerale non vincola la decisione finale della Corte sulla revocazione.
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