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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 4571 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

B.V. aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a una cartella per omessi versamenti INVIM dell'anno 1983, sostenendo che non gli fosse stata notificata la comunicazione di diniego della definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e la CTR della Campania aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: il primo riguardava l'asserita inammissibilità del ricorso originario per mancata contestazione di vizi propri del fermo amministrativo; il secondo contestava la validità della definizione agevolata in caso di mancato o tardivo pagamento integrale delle somme dovute.

La decisione

La Corte di Cassazione non ha esaminato i due motivi di merito e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La notifica del ricorso era stata effettuata presso il domicilio eletto da B.V., ma con l'indicazione errata del Comune: lo studio dei difensori si trovava ad Avellino e non ad Atripalda. Tale luogo non aveva un collegamento valido con il destinatario, sicché la notificazione era inesistente o comunque non validamente eseguita e non poteva essere sanata ai sensi dell'art. 291 c.p.c. L'Agenzia, inoltre, non aveva provveduto tempestivamente a rinnovare la notifica all'indirizzo corretto. Non sono state liquidate spese perché la parte intimata non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    La norma è stata invocata dall'Agenzia per sostenere che il ricorso contro il fermo amministrativo fosse ammissibile solo in presenza di contestazioni relative a vizi propri dell'atto. La Corte non ha esaminato tale questione per l'inammissibilità del ricorso per Cassazione.

  • L. n. 289 del 2002, art. 12

    La disposizione disciplina la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo. L'Agenzia sosteneva che il beneficio fosse subordinato al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute; anche questa questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 291 c.p.c.

    La sanatoria mediante rinnovazione della notificazione non opera quando l'atto è stato notificato in un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario. In tal caso la notificazione non rispetta il modello legale e non può essere semplicemente regolarizzata.

  • Principi giurisprudenziali richiamati: Cass. n. 7959/2016 e Cass. n. 6237/2005

    Una notificazione eseguita in un luogo non collegato al destinatario non è validamente compiuta e non beneficia della sanatoria prevista dall'art. 291 c.p.c.

  • Principi giurisprudenziali richiamati: Cass. n. 14337/2014 e Cass. n. 21819/2016

    La parte notificante deve attivarsi tempestivamente per rinnovare la notificazione quando essa non sia andata a buon fine per un errore nell'indirizzo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione la correttezza della notificazione del ricorso è una condizione preliminare essenziale: un errore nell'indirizzo può determinare l'inammissibilità senza esame delle questioni di merito.
  • La notificazione effettuata presso un luogo completamente estraneo al destinatario non è normalmente sanabile con una semplice rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; occorre verificare se esista un effettivo collegamento tra il luogo e il destinatario.
  • Quando la notifica non va a buon fine, la parte deve controllare le informazioni già disponibili negli atti processuali e procedere tempestivamente alla rinnovazione presso l'indirizzo corretto.
  • L'inammissibilità per vizio della notificazione impedisce alla Corte di esaminare anche motivi potenzialmente fondati riguardanti la definizione agevolata o la legittimità del fermo amministrativo.
  • Gli argomenti processuali e sostanziali possono restare privi di decisione quando il ricorso è colpito da una causa preliminare di inammissibilità.

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