Cassazione Penale, Sentenza n. 4333/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Toncic impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 23/11/2023 che lo aveva ritenuto responsabile di: capo a) art. 75, d.lgs. n. 159/2011; capo b) artt. 110, 624-bis e 625, n. 2 c.p. (furto), condannandolo con riconoscimento di attenuanti equivalenti alle aggravanti. Ha sollevato tre censure contro la sentenza principale: (1) violazione di legge per aver qualificato il fatto come furto consumato e non come tentativo, sostenendo che il monitoraggio remoto della vittima aveva permesso l'intervento prima che l'imputato avesse la piena disponibilità della refurtiva; (2) contraddittorietà della motivazione riguardo al controllo esercitato dalla vittima tramite telecamere; (3) illogicità nella valutazione delle attenuanti ritenute non prevalenti sull'aggravante. Separatamente ha impugnato l'ordinanza del 06/09/2024 con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso telematico per mancata sottoscrizione digitale, contestando che la firma digitale era in realtà apposta e visibile e che la cancelleria non aveva adeguatamente motivato la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha proceduto in due fasi. Prima ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 06/09/2024 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso telematico e aveva disposto l'esecutività della sentenza del 23/11/2023. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale si fosse limitata a recepire l'esito negativo della verifica informatica effettuata in cancelleria senza compiere ulteriori accertamenti nonostante elementi contraddittori (logo di firma presente sulla copia cartacea, firma digitale riconosciuta su documenti allegati come la procura, invio da PEC del difensore). In ragione del principio del favor impugnationis e della fase di transizione dei sistemi telematici, l'ordinanza di inammissibilità è stata annullata e revocata l'esecutività della sentenza. Quanto al ricorso principale contro la condanna, la Cassazione lo ha rigettato: i primi due motivi (tentativo vs consumato e presunta contraddittorietà) sono stati ritenuti infondati perché, secondo la giurisprudenza richiamata e la motivazione di merito, l'imputato aveva già acquisito la disponibilità della refurtiva ed era fuggito dall'abitazione con gli oggetti occultati addosso prima dell'arresto; il terzo motivo relativo alla prevalenza delle attenuanti è inammissibile per vizio di merito (valutazione discrezionale) e comunque manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 75, d.lgs. n. 159/2011
Norma richiamata come fattispecie contestata al capo a); la sentenza conferma l'imputazione senza rideterminare il significato dell'articolo rispetto al caso concreto.
artt. 110, 624-bis e 625, n. 2 c.p.
Norme costituenti il reato di furto (concorso di persone e aggravante indicata); la Corte ha ritenuto il furto nella forma consumata in base agli elementi fattuali e alla giurisprudenza di legittimità sulla consumazione.
art. 62, n. 2 c.p.
Riferimento all'attenuante prevista; la Corte di merito ha riconosciuto l'attenuante ma l'ha ritenuta equivalente alle aggravanti: valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo arbitrarietà.
art. 87-bis, d.lgs. n. 150/2022
"comma 7" (ipotesi di inammissibilità per deposito telematico)
Disciplina il deposito telematico degli atti di impugnazione in fase transitoria e le cause tassative di inammissibilità (tra cui la mancanza di sottoscrizione digitale). La Corte ne trae la regola secondo cui il deposito telematico e quello cartaceo sono alternative nella fase transitoria e che la mancanza della firma digitale è causa di inammissibilità, salvo che dagli elementi non risulti invece un problema di rilevazione.
art. 24, d.l. n. 137/2020
Norma emergenziale richiamata per analogia nella disciplina del deposito telematico; la giurisprudenza citata interpreta restrittivamente le cause tassative di inammissibilità ma favorevolmente al ricorrente quando vi siano elementi che dimostrino la paternità dell'atto nonostante il mancato riconoscimento informatico.
provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (9/11/2020) e regole tecniche (D.M. 21/02/2011 n. 44)
Indicano i requisiti tecnici per il deposito telematico (formato PDF, firme digitali, file XML, ecc.). La Corte ha richiamato tali specifiche per valutare se vi fosse reale mancanza di firma o solo problema di rilevazione.
Massime di principio
- In fase di transizione delle regole di deposito telematico, il deposito telematico e quello cartaceo sono modalità alternative: se il ricorso telematico viene dichiarato inammissibile, non è in generale consentito riproporre lo stesso atto in modalità cartacea a titolo di "rimessione" salvo casi particolari.
- La mancata rilevazione informatica della firma digitale da parte del software di cancelleria non costituisce automaticamente prova della mancanza della firma: quando sussistono elementi indicativi della paternità dell'atto (invio da PEC del difensore, presenza di logo di firma nella copia prodotta, firme digitali valide su documenti allegati) il principio del favor impugnationis impone un approfondimento e può portare all'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità.
- La causa tassativa di inammissibilità per mancanza della sottoscrizione digitale deve essere accertata con rigore: la sanzione dell'inammissibilità è giustificata solo in presenza di accertata assenza della firma o di certificato scaduto; problemi tecnici di verifica richiedono ulteriori accertamenti.
- Nel dirimere consumazione vs tentativo di furto, rileva il momento in cui l'agente consegue anche momentaneamente l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Il monitoraggio remoto operato dalla vittima non esclude la consumazione se l'intervento delle forze dell'ordine avviene solo dopo che l'agente ha già acquisito la disponibilità e si è allontanato o ha occultato la refurtiva.
- Le valutazioni sulle attenuanti e sulla loro prevalenza rispetto alle aggravanti costituiscono apprezzamenti di merito e sono sottratte al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità o arbitrarietà; la Cassazione verifica solo la logicità e sufficienza della motivazione.
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