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Sentenza

Sentenza n. 155/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento della Direzione generale della Previdenza militare e della leva -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 24.5.2022, comunicato in data 30.5.2022, con il quale l’Amministrazione ha ritenuto non tempestiva la domanda presentata dal ricorrente e ha decretato che l’infermità “disturbo ansioso depressivo persistente con note disforiche” non sia dipendente da causa di servizio, respingendo perciò l’istanza; - del parere n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio del 20.5.2022, adunanza n. -OMISSIS-, allegato alla comunicazione del 30.5.2022, che ha concluso nel senso che “l’infermità disturbo ansioso depressivo persistente con note disforiche non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”; - dei verbali della C.M.O. di -OMISSIS-, tra cui in particolare: a) il Modello BL/S n. -OMISSIS- del 30.6.2021, con cui il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo e già collocato in congedo assoluto; b) il Modello BL/B- n. -OMISSIS- del 9.9.2021, con cui il dipendente è stato nuovamente ritenuto non idoneo al servizio a decorrere dal 30.6.2021, nella misura in cui si dichiara che la data di conoscibilità della patologia risulta essere il 3.6.2020; - delle determinazioni e/o comunque di tutti gli atti antecedenti, preordinati, anche interni, presupposti inerenti, consequenziali, comunque connessi, “cogniti e non”, con quello in oggetto e con il relativo procedimento, “nessuno escluso o eccettuato, e per ogni derivante statuizione”.

Giustizia amministrativa202200535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un disturbo ansioso depressivo persistente con note disforiche, fondato sulla tardività della domanda e sull’assenza del nesso causale con il servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Direzione generale della Previdenza militare e della leva, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e gli atti della Commissione medica ospedaliera, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, della l. n. 241/1990, dei principi di ragionevolezza, correttezza, legittimo affidamento e non aggravamento, nonché eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato la ritenuta tardività dell’istanza, sostenendo che il termine semestrale decorresse dalla piena conoscenza della patologia acquisita con la perizia del 23 luglio 2020 e che le istanze del 17 settembre e del 7 ottobre 2020 fossero tempestive, mentre quella del 28 dicembre 2020 costituiva mera reiterazione o regolarizzazione. Con il secondo motivo ha censurato il parere negativo del Comitato di verifica, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria per l’omessa considerazione degli specifici episodi di servizio, in particolare dell’episodio del gennaio 2019 asseritamente eziologico, e della documentazione medica prodotta, inclusa una perizia di parte. Ha inoltre chiesto una CTU o verificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che il diniego era plurimotivato, essendo fondato sia sulla tardività della domanda sia sull’assenza del nesso causale tra infermità e servizio. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla tardività: il termine semestrale previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 decorre dal momento in cui l’interessato acquisisce una conoscenza effettiva della natura, gravità e possibile origine dell’infermità; inoltre, la domanda del 28 dicembre 2020 era una reiterazione delle precedenti istanze del 17 settembre e del 7 ottobre 2020, già tempestive. Tuttavia, tale accertamento non ha determinato l’annullamento, poiché il secondo autonomo motivo del diniego è stato ritenuto legittimo. Il giudice ha affermato che il Comitato di verifica esercita discrezionalità tecnica e che il suo giudizio è sindacabile soltanto per carenza o apparenza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, omessa considerazione di circostanze rilevanti, violazione di regole procedurali o inattendibilità metodologica. Nel caso concreto, pur essendo succinta, la motivazione del Comitato ha indicato la natura della patologia, la possibile incidenza di una predisposizione personale, l’assenza di situazioni conflittuali documentate dotate di intensità e durata sufficienti e l’esame della documentazione di servizio. Il ricorrente aveva documentato un solo episodio specifico, mentre gli ulteriori eventi erano rimasti generici e non adeguatamente contestualizzati. Non risultava quindi dimostrato, secondo il criterio del più probabile che non, che il servizio avesse costituito causa o concausa efficiente e determinante della patologia. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria e il travisamento e ha respinto anche l’istanza di CTU o verificazione, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione tecnica a quella del Comitato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 461/2001

    Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti [...] presenta domanda scritta [...] entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.

    Il termine semestrale decorre, per le patologie non riconducibili a un evento istantaneo, dal momento in cui l’interessato acquisisce, secondo ragionevolezza e normalità, conoscenza dell’effettiva natura, consistenza e gravità dell’infermità e delle relative conseguenze; una domanda successiva può costituire reiterazione o regolarizzazione di una precedente domanda tempestiva.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. n. 461/2001

    Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione.

    L’accertamento del rapporto causale tra fatti di servizio e patologia spetta al Comitato di verifica per le cause di servizio.

  • artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, ragionevolezza e obbligo di motivazione, ma il giudice non ha fondato su tali disposizioni una specifica statuizione autonoma.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono stati richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di motivazione, buon andamento e imparzialità; il giudice ha ritenuto comunque legittima la motivazione relativa all’assenza del nesso causale.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, ciascuna astrattamente idonea a sorreggerlo, il ricorrente deve contestarle tutte; se anche una sola motivazione supera il sindacato giurisdizionale, l’atto non può essere annullato e il giudice può arrestarsi all’esame di quella ragione.
  • Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, per le patologie progressive o non riconducibili a un evento istantaneo il termine semestrale per chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio decorre dal momento della conoscenza effettiva della natura, gravità e possibile origine dell’infermità, valutato secondo ragionevolezza e normalità.
  • La domanda presentata entro il termine previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 conserva efficacia anche quando l’interessato la ripresenti successivamente per regolarizzare irregolarità rilevate dall’amministrazione; la seconda istanza non rende tardiva la domanda originaria tempestiva.
  • Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non è sostituibile dal giudice amministrativo; il sindacato è limitato alla verifica esterna della motivazione, della coerenza logica, dell’istruttoria, dell’assenza di travisamento e dell’attendibilità metodologica.
  • Per ottenere il riconoscimento della dipendenza di una patologia psichica da causa di servizio, l’interessato deve allegare e documentare episodi specifici, eccezionali e particolarmente gravosi, idonei a costituire causa o concausa efficiente e determinante; non sono sufficienti generici disagi, fatiche o stress ordinariamente connessi alle mansioni, anche militari.
  • Il nesso causale tra servizio e infermità deve risultare, quando non sia possibile una certezza assoluta, secondo il criterio della normalità causale del più probabile che non; la mera possibilità astratta che il servizio abbia contribuito alla patologia non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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