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Sentenza

Sentenza n. 1957/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 290/2024, resa tra le parti, per l’annullamento: 1) del permesso di costruire in sanatoria n. 2022/46 del 7.12.2022 in variante alla concessione edilizia n. 5/2022 (conosciuto in data 4.01.2023) rilasciato dal Comune di Nova Levante alla soc. Tierser Seilbahn S.p.A per il seguente intervento edilizio: “progetto di variante in sanatoria per la costruzione della funivia “Tires – Malga Frommer” sulla p.f. 3885/1 C.C. Nova Levante in via Nigra 16/C”; 2) del previo parere favorevole con prescrizioni della Commissione comunale per il Territorio e il Paesaggio – sezione edilizia 6.04.2022; 3) dell’autorizzazione paesaggistica dell’Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia autonoma di Bolzano del 24.11.2022 e del parere positivo della Conferenza dei servizi in materia ambientale ai sensi dell’art. 42 della l.p. 13 ottobre 2017 n. 17 (prot. n. 72-2022, conosciuti n data 9.12.2022), nonché di ogni ulteriore eventuale atto presupposto, connesso, collegato, infra-procedimentale e conseguente.

Giustizia amministrativa202501210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA di Bolzano n. 290/2024, che aveva dichiarato inammissibili per difetto di interesse i ricorsi contro i permessi di costruire in sanatoria, le autorizzazioni paesaggistiche postume e gli atti presupposti relativi alle varianti della funivia Tires–Malga Frommer

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni hanno impugnato i titoli edilizi e paesaggistici postumi rilasciati per sanare modifiche eseguite in difformità dai progetti originari della funivia Tires–Malga Frommer, realizzata in area vincolata. Hanno dedotto, in primo luogo, l’erroneità della declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che il TRGA avrebbe richiesto indebitamente la prova di una lesione paesaggistica effettiva anziché limitarsi alla potenziale lesività dell’atto. Hanno invocato il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma in presenza di nuovi volumi o superfici utili, previsto dall’art. 100 della l.p. n. 9/2018 e dall’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che gli ampliamenti delle stazioni, quantificati in centinaia di metri cubi e in nuove superfici utili, non potessero essere compensati mediante il tombamento di locali originariamente autorizzati. In secondo luogo, hanno censurato l’utilizzo della CTU da parte del TRGA nella verifica dell’interesse a ricorrere, deducendo travisamento dei fatti, sconfinamento nel merito amministrativo e difetto di motivazione. Hanno affermato che la mancata impugnazione dei titoli originari dell’impianto non escludesse l’interesse a contestare autonomamente i titoli in sanatoria e che il tombamento e la scarsa visibilità delle opere non eliminassero l’incidenza sulla conformazione del territorio vincolato. In terzo luogo, hanno riproposto i motivi di merito dedotti in primo grado: violazione degli artt. 99 e 100 l.p. n. 9/2018 e dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione delle autorizzazioni paesaggistiche postume; violazione del termine di 180 giorni per il procedimento di autorizzazione paesaggistica postuma e conseguente decadenza dal potere provinciale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse. Ha ribadito che legittimazione e interesse a ricorrere sono condizioni distinte: la legittimazione delle associazioni ambientaliste, fondata sulla rappresentatività e sul collegamento con gli interessi ambientali tutelati, non comporta un’azione popolare né esonera dalla dimostrazione di una lesione concreta e attuale e di un’utilità diretta derivante dall’annullamento. Nel caso concreto, l’impatto principale derivava dai titoli originari dell’impianto e dagli atti di pianificazione non impugnati, mentre le varianti oggetto di sanatoria erano state accertate dalla CTU come modifiche di modesta entità, quasi completamente interrate, scarsamente percepibili e compensate dal tombamento di volumi originariamente autorizzati. Il giudice ha ritenuto legittimo utilizzare la CTU anche nella fase di verifica dell’interesse, non per decidere anticipatamente la fondatezza della domanda, ma per controllare la consistenza fattuale delle allegazioni e l’utilità concreta dell’annullamento. Il divieto sostanziale di sanatoria paesaggistica in presenza di determinate trasformazioni non costituisce una presunzione assoluta di lesività né determina automaticamente l’interesse processuale: l’interesse deve essere verificato autonomamente e anteriormente all’esame del merito. La CTU ha inoltre escluso alterazioni paesaggistiche o ambientali significative, rilevando che il lieve incremento della superficie impermeabile non modificava apprezzabilmente il bilancio idrologico locale. Poiché la declaratoria di inammissibilità è stata confermata, il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito riproposti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., non potendo l’effetto devolutivo operare rispetto a questioni subordinate a una condizione dell’azione non superata. Spese del giudizio compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire richiede un’utilità concreta e attuale derivante dall’accoglimento della domanda; non è sufficiente la mera contestazione della legalità dell’azione amministrativa.

  • artt. 24, 103 e 113 Cost.

    Sono richiamati dalle appellanti a sostegno dei principi di tutela giurisdizionale, ma il Consiglio di Stato li interpreta nel senso che l’accesso alla tutela amministrativa presuppone comunque una situazione giuridica lesa e un’utilità concreta.

  • artt. 13 e 18 legge n. 349/1986

    Riconoscono il ruolo delle associazioni ambientaliste, senza escludere la necessità di verificare in concreto l’interesse al ricorso.

  • artt. 309 e 310 d.lgs. n. 152/2006

    Sono richiamati quale base normativa della tutela degli interessi ambientali, senza trasformare l’azione delle associazioni in un’azione popolare.

  • art. 99 l.p. n. 9/2018

    È richiamato dalle associazioni quale disposizione relativa al ripristino dei luoghi in caso di interventi paesaggisticamente non sanabili; i relativi motivi di merito non sono stati esaminati per il difetto di interesse.

  • art. 100 l.p. n. 9/2018

    Disciplina la valutazione paesaggistica postuma e il relativo divieto in presenza di determinate trasformazioni. Il divieto ha natura sostanziale e non comporta automaticamente una presunzione assoluta di lesione né dell’interesse processuale; la sua applicazione concreta dipende anche dall’incidenza effettiva delle modifiche sul paesaggio.

  • art. 42 l.p. n. 17/2017

    È richiamato quale base della valutazione cumulativa della Conferenza dei servizi in materia ambientale; i motivi relativi alla sua applicazione non sono stati scrutinati nel merito.

  • art. 146, comma 12, d.lgs. n. 42/2004

    È invocato dalle appellanti in relazione al divieto di autorizzazione paesaggistica postuma; la questione sostanziale non è stata esaminata per la conferma dell’inammissibilità.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004

    Il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma per determinate tipologie di intervento non sostituisce la verifica processuale dell’interesse concreto e attuale al ricorso.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi di merito riproposti in appello non possono essere esaminati quando è confermata una statuizione pregiudiziale di inammissibilità.

  • art. 100 c.p.a.

    È richiamato nel principio secondo cui l’interesse al ricorso richiede una lesione concreta e attuale e un’utilità effettiva derivante dall’annullamento.

Massime di principio

  • La legittimazione delle associazioni ambientaliste, fondata sulla rappresentatività, sulle finalità statutarie e sul collegamento stabile con il territorio, è distinta dall’interesse a ricorrere: anche tali associazioni devono dimostrare una lesione concreta e attuale degli interessi tutelati e un’utilità diretta derivante dall’annullamento dell’atto.
  • Quando si impugnano titoli edilizi o paesaggistici relativi a varianti o opere minori, mentre non sono stati impugnati i titoli originari che costituiscono la fonte principale dell’impatto sul territorio, l’interesse al ricorso richiede la dimostrazione che le sole modifiche contestate determinino un aggravamento concreto, attuale e direttamente riconducibile agli atti impugnati.
  • Nella verifica preliminare dell’interesse a ricorrere il giudice amministrativo può utilizzare una consulenza tecnica per accertare la consistenza materiale delle opere e la plausibilità della lesione allegata, senza che ciò costituisca necessariamente anticipazione del giudizio di merito o invasione della discrezionalità amministrativa.
  • Il divieto sostanziale di autorizzazione paesaggistica postuma non determina automaticamente una presunzione assoluta di danno paesaggistico né esonera il ricorrente dalla prova dell’interesse processuale; il giudizio amministrativo non può trasformarsi in un controllo oggettivo della legalità privo di una concreta utilità per il ricorrente.
  • L’effetto devolutivo dell’appello non consente l’esame dei motivi di merito riproposti quando viene confermata una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse: il processo si arresta alla verifica della condizione dell’azione e non procede alla fase rescissoria.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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