Sentenza n. 11799/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 2952/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 2952/2024, relativa all'accredito del bonus docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi legali, condannando il Ministero all'accredito. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione della pronuncia. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla normativa applicabile, nonché la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'inadempimento ministeriale rispetto a un titolo giudiziale passato in giudicato e ha affermato che, in sede di ottemperanza, non sono più sindacabili i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice della cognizione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine ministeriale, previa richiesta della ricorrente. In ragione dell'inerzia reiterata dell'Amministrazione e del numero di giudizi analoghi, ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha nominato un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È indicato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni, il cui decorso è stato verificato dal TAR prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, commi 121 e ss., l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario attraverso la Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione soccombente di dare esecuzione al comando giudiziale quando siano provati il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione deve limitarsi ad assicurare l'attuazione del comando contenuto nel giudicato.
- Quando l'Amministrazione, a fronte della deduzione di mancata esecuzione, non fornisce chiarimenti o elementi sull'adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- L'inerzia reiterata dell'Amministrazione nell'eseguire giudicati relativi a obblighi di pagamento può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di rispettiva competenza.
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