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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08419/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

Il consorzio aveva convenuto in giudizio una società proprietaria di un lotto posto sul confine della lottizzazione, lamentando che questa avesse aperto un varco con cancello sul confine tra due fondi, consentendo l’accesso al villaggio a soggetti estranei e l’uso incontrollato delle strutture comuni. La società convenuta aveva dedotto di non essere più proprietaria del lotto interessato, poi sostituita dalla società acquirente. La controparte aveva a sua volta agito chiedendo l’accertamento dell’esistenza di un passaggio tra due propri immobili e del conseguente diritto di transito. Il tribunale aveva respinto la domanda del consorzio e accolto quella della controparte, qualificandola come actio negatoria servitutis e riconoscendo una servitù di passaggio per usucapione. La corte d’appello aveva rigettato l’appello del consorzio ritenendo, da un lato, tardiva l’eventuale tutela possessoria e, dall’altro, fondata l’esistenza del passaggio tra i terreni. In cassazione il consorzio ha dedotto: violazione dell’art. 1079 c.c. per avere la corte d’appello riconosciuto il diritto di servitù senza che fosse stato domandato l’accertamento dell’usucapione e senza prova del titolo costitutivo; violazione degli artt. 1073, 1074, 1079 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per pronuncia ultra petita e per omessa considerazione dell’intervenuta estinzione della servitù per asserita interruzione ultraventennale; violazione degli artt. 1168, 1170 e 2969 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere ritenuto d’ufficio tardiva la domanda possessoria; omesso esame della convenzione di lottizzazione e della planimetria, da cui sarebbe emersa l’illiceità dell’apertura del varco e dell’uso abusivo della viabilità interna.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d’appello non avesse chiarito il titolo costitutivo del preteso diritto di servitù e avesse inoltre errato nel considerare d’ufficio la tardività dell’azione possessoria, trattandosi di decadenza rilevabile solo su eccezione di parte. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1079 c.c.

    nell’actio confessoria servitutis il titolare del fondo dominante deve provare non solo l’apparenza del passaggio ma anche il titolo costitutivo del diritto di servitù invocato.

  • art. 1073 c.c.

    richiamato per la dedotta estinzione della servitù per non uso/interruzione ultraventennale.

  • art. 1074 c.c.

    richiamato per la disciplina dell’estensione/portata della servitù e per la censura relativa al suo mantenimento o estinzione.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre la domanda o su titolo diverso da quello dedotto dalle parti.

  • art. 1168 c.c.

    il decorso dell’anno per l’azione di reintegrazione del possesso è una decadenza che non può essere rilevata d’ufficio.

  • art. 1170 c.c.

    richiamato in relazione alla tutela possessoria invocata dalla parte ricorrente.

  • art. 2969 c.c.

    le decadenze relative a diritti disponibili devono essere eccepite dalla parte interessata e non sono rilevabili d’ufficio.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 36 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina del consorzio e alle regole interne invocate.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel quarto motivo per la dedotta responsabilità da inadempimento delle regole/statuto consortili.

Massime di principio

  • Nell’azione confessoria di servitù, chi chiede l’accertamento del diritto deve allegare e provare il titolo costitutivo della servitù; la sola esistenza di opere visibili o di un tracciato non basta a fondare il diritto di passaggio.
  • Il giudice non può riconoscere una servitù in base a un titolo non domandato o comunque non chiarito in giudizio, perché ciò integrerebbe un vizio di ultrapetizione o una motivazione insufficiente sul fondamento del diritto fatto valere.
  • La tardività dell’azione possessoria per decorso del termine annuale di cui all’art. 1168 c.c. non è rilevabile d’ufficio: deve essere eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell’art. 2969 c.c., con manifestazione inequivoca della volontà di avvalersene.
  • Quando la domanda proposta può essere ricondotta a più possibili qualificazioni, il giudice deve prima procedere alla corretta qualificazione giuridica della pretesa e poi verificare i relativi presupposti processuali e sostanziali.
  • Se vengono accolti i motivi che investono la corretta qualificazione della domanda e la rilevabilità delle decadenze, i motivi ulteriori restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieServitùPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioDecadenza

Testo integrale

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