Cassazione Penale, Sentenza n. 29814/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Semeraro era stato condannato per reati tributari (artt. 4, 5 e 10 del dlgs n. 74/2000) per: aver dichiarato per l'anno d'imposta 2014 elementi attivi inferiori al reale per oltre €575.000; aver omesso la presentazione della dichiarazione per l'anno 2012 pur avendo un reddito imponibile superiore a €185.000; aver occultato o distrutto 130 fatture relative agli anni 2012-2017 per ostacolare la ricostruzione dei redditi. In appello la pena fu parzialmente ridotta (da 3 anni a 2 anni e 5 mesi). In Cassazione il ricorrente denunciava tre profili: 1) omissione della Corte territoriale nel considerare che alcune fatture erano oggetto di altro procedimento penale (Ivrea) e che la stessa documentazione era usata alternativamente come prova del reddito o come prova di fatture inesistenti; 2) motivazione insufficiente della sentenza di appello, che non affrontava adeguatamente i motivi di gravame; 3) vizi nella rideterminazione della pena e nella motivazione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato la sinteticità e l'insufficienza motivazionale della sentenza di appello, che ha semplicemente richiamato la decisione di primo grado senza un adeguato esame critico delle censure. Ha inoltre sottolineato l'errore logico della Corte territoriale nel ritenere irrilevante l'esistenza di procedimenti per fatture inesistenti: la fittizietà delle fatture può incidere sulla qualificazione e sulla quantificazione del reddito (richiamando il principio secondo cui chi emette fatture per operazioni inesistenti non matura automaticamente un debito tributario a carico del destinatario e che, in assenza di elementi che dimostrino l'effettiva percezione delle somme, l'importo non può essere considerato reddito tassabile tout court). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce perché valuti l'influenza della fittizietà delle fatture sulla commissione dei reati e sull'ammontare delle imposte evase per gli anni 2012-2014.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000
La sentenza richiama le norme sul delitto tributario (omessa o infedele dichiarazione, omissione di dichiarazione, occultamento di documenti). In particolare si evidenzia che l'art. 8 (fatture per operazioni inesistenti) comporta una problematica specifica: le fatture fittizie, in assenza di elementi che provino l'effettiva percezione delle somme, non costituiscono automaticamente reddito tassabile dell'emittente in capo al destinatario delle fatture; pertanto la fittizietà può incidere sulla ricostruzione del reddito e sull'elemento materiale dell'illecito fiscale.
legge n. 537 del 1993
Richiamata in relazione alla tassabilità dei proventi illeciti: la norma disciplina la tassazione dei redditi illeciti e viene citata per distinguere la possibile imponibilità di prezzi del reato rispetto alla non automaticità del riconoscimento come reddito delle somme riportate su fatture fittizie.
giurisprudenza della Corte di cassazione
es. Sez. III, 21 gennaio 2008, n. 3052; Sez. II, 6 settembre 2019, n. 37295; Sez. II, 18 dicembre 2017, n. 56395; Sez. V, 13 dicembre 2016, n. 52619; Sez. ??? n. 32500/2018
La Corte richiama precedenti orientamenti sul principio secondo cui l'appello non può limitarsi a rinviare in modo meramente passivo alla motivazione di primo grado quando sono dedotte specifiche censure, e sul profilo sostanziale secondo cui le fatture per operazioni inesistenti non generano automaticamente un debito tributario imputabile al destinatario; la giurisprudenza è usata per delimitare i profili di rilevanza tra IVA e imposta sui redditi.
Massime di principio
- La Corte d'appello deve motivare autonomamente e criticamente le ragioni per cui respinge i motivi di gravame: non è sufficiente richiamare o rinviare passivamente alla sentenza di primo grado.
- Quando le fatture poste a fondamento della ricostruzione del reddito sono oggetto di accertata o contestata fittizietà in altri procedimenti, il giudice tributario/penale deve valutare l'effetto di tale fittizietà sulla sussistenza e sulla quantificazione del reddito e delle imposte dovute; le fatture inesistenti non producono automaticamente reddito tassabile in capo al destinatario senza prova della effettiva percezione delle somme.
- La distinzione tra imposte sui redditi e IVA è rilevante: precedenti accertamenti o sentenze relativi all'IVA non sono automaticamente decisivi per la determinazione della imponibilità ai fini delle imposte sui redditi.
- In caso di residui dubbi fattuali incidenti sulla configurazione o sull'entità del reato fiscale, la decisione penale deve essere adeguatamente motivata o, se necessario, disposta integrazione probatoria o nuovo esame in sede di merito.
- Nella determinazione della pena il giudice deve indicare le ragioni della scelta rispetto ai parametri edittali e motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la mera riduzione quantitativa senza adeguata motivazione è viziabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →