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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14514/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Dorilli era stato condannato per il reato di truffa (art. 640 c.p.) per aver timbrato il badge del collega Massimo Scacciatella attestandone la presenza in ufficio il 26/02/2013 e procurandogli indebito profitto (retribuzione), con danno per la pubblica amministrazione. In Cassazione il difensore ha impugnato la sentenza sostenendo: mancata valutazione individualizzata del ruolo di Dorilli e illegittima traslazione sulla sua posizione di elementi probatori relativi a Scacciatella; assenza del dolo o, al più, presenza di colpa (contestando la qualificazione del dolo eventuale); illogicità della motivazione sul presunto indice di colpevolezza rappresentato dal posizionamento del badge; omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), richiamando anche un verbale di conciliazione con il Comune di Panicale che aveva ottenuto una somma e il rinuncio del Comune a pretese risarcitorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la riesamina di merito sui primi due motivi (ricostruzione e valutazione probatoria), confermando il principio di non revisione dei fatti in sede di legittimità. Tuttavia ha accolto il ricorso in relazione all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.: ha rilevato che la Corte d'appello non ha valutato compiutamente tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (modalita' della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno) e ha motivato in modo improprio sostenendo che il discredito subito dall'amministrazione escluderebbe sempre la tenuità nella fattispecie di reati commessi a danno della pubblica amministrazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio esclusivamente sulla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che incrimina la truffa; nel caso il reato è stato valutato dai giudici di merito sulla base di artifici e raggiri atti a procurare indebito profitto. La Cassazione non rivede la valutazione di fatto operata dai giudici di merito sulla sussistenza del dolo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede la concomitanza della tenuità dell'offesa e della non abitualità della condotta. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia valutato correttamente tutti gli elementi previsti e quindi ha disposto il rinvio per un nuovo esame su questo punto.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità dell'offesa: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo. Devono essere considerati anche ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis; la mancata valutazione completa di questi elementi ha determinato l'annullamento con rinvio.

  • Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000 (Jakani)

    Principio giurisprudenziale richiamato per affermare il limite della Corte di Cassazione nella riconsiderazione degli elementi di fatto: la Corte di legittimità controlla la razionalità della motivazione, non sostituisce la valutazione probatoria dei giudici di merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria dei giudici di merito; le censure sulla ricostruzione dei fatti devono mirare a vizi di motivazione o di diritto, non a riformulazioni alternative della vicenda.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è necessario dimostrare sia la particolare tenuità dell'offesa sia la non abitualità della condotta: si tratta di una valutazione complessiva che considera modalità del fatto, grado di colpevolezza e entità del danno.
  • La commissione del reato ai danni della pubblica amministrazione non esclude automaticamente l'applicabilità dell'art. 131-bis; il giudice deve evitare motivazioni di principio che trasformino in regola generale l'esclusione della causa di non punibilità.
  • Un accordo conciliativo o la rinuncia a pretese risarcitorie da parte della pubblica amministrazione possono essere elementi rilevanti nella valutazione dell'entità del danno e della tenuità, ma non sostituiscono l'analisi giudiziale richiesta dall'art. 133 c.p.
  • Indizi materiali (es. spostamento o deposito di un badge) possono essere valutati come segnali di intenzionalità, ma la loro incidenza sulla sussistenza del dolo richiede una motivazione individualizzata e congrua; contestazioni generiche sulla logica della motivazione in sede di legittimità sono in parte inammissibili se mirano solo a una diversa versione dei fatti.

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