Cassazione Penale, Sentenza n. 25250/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo di continuazione tra due sentenze di condanna: una per delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (e rapina) con periodo iniziale accertato il 03/02/2009 e successive condanne fino al 2011, e l'altra per omicidio volontario del 2009. Tramparulo sosteneva che l'omicidio fosse stato commesso per perseguire lo scopo dell'associazione (strumento per agevolare la sua affiliazione) e che vi fosse contiguità spaziale e temporale tra le condotte. Il giudice dell'esecuzione (Corte d'appello) aveva respinto l'istanza ritenendo che l'omicidio non fosse espressione dell'appartenenza all'associazione (la sentenza di merito aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 e attribuito l'uccisione a un interesse personale del mandante Salvatore Belviso) e avendo qualificato l'atto come determinazione estemporanea, non parte di un programma criminoso unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione. La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non si sia uniformato ai principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Gargiulo) e abbia dato motivazione contraddittoria: pur riconoscendo che gli esecutori accettarono l'incarico per agevolare l'affiliazione e che l'affiliazione del ricorrente è stata accertata con data molto vicina all'omicidio, il giudice ha comunque parlato di scelta estemporanea. La Cassazione ha affermato che la contiguità spazio-temporale e la causale possono indicare l'esistenza di un unico disegno criminoso se, al momento del primo delitto, i successivi risultavano programmati almeno nelle linee essenziali; nel caso di specie la possibilità che l'omicidio fosse strumentale all'affiliazione rende plausibile una programmazione unitaria e pertanto la motivazione va riesaminata con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi stabiliti.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Rilevato dal ricorrente in relazione alla continuazione; la Corte ha valutato la sussistenza del vincolo di continuazione facendo riferimento ai criteri giurisprudenziali collegati all'art. 81 (necessità che le violazioni siano previste e deliberate come momenti di un programma criminoso).
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel motivo di ricorso (impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione); il ricorso è stato esaminato alla stregua dei vizi denunciati con riferimento alle ipotesi previste da tale articolo.
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso: la Corte ha valutato se il delitto di omicidio fosse strumentale al raggiungimento dell'obiettivo associativo e quindi riconducibile a un programma criminoso unitario comprendente anche il reato associativo.
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio volontario; la sentenza di merito ha accertato la dinamica dell'omicidio e l'assenza dell'aggravante associativa, ma la Cassazione ha comunque ritenuto necessario riesaminare la rilevanza finalistico-causale di tale evento rispetto alla successiva affiliazione.
art. 7 d.l. 152/1991
La sentenza di condanna per l'omicidio aveva escluso l'aggravante prevista da questa norma, indicando che l'uccisione soddisfaceva un interesse personale del mandante; la Cassazione ha però ritenuto che tale esclusione non fosse di per sé sufficiente a escludere la possibile unità di disegno criminoso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di ricorso per Cassazione indicate nel capo di imputazione del ricorso: il ricorrente ha dedotto violazione di legge e motivazione contraddittoria ai sensi di tali disposizioni; la Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha annullato l'ordinanza.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017
Giurisprudenza di legittimità richiamata: stabilisce che contiguità spazio-temporale e le causali sono elementi indicatori dell'esistenza di un unico disegno criminoso e che la continuazione può sussistere anche tra reati non omogenei se i successivi erano programmati, salvo che risultino determinazioni estemporanee.
Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996 (Rv. 203987)
Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996 (Rv. 203987)
Principio giurisprudenziale citato: l'identità del movente non è di per sé sufficiente a configurare un unico disegno criminoso; è necessaria la dimostrazione che le violazioni siano state previste e deliberate come momenti di un programma previamente ideato nelle sue linee essenziali.
Sentenza Corte Cost. n. 183/2013
Richiamata in relazione all'obbligo di rinvio a diversa composizione: la Cassazione ha disposto il rinvio in diversa composizione conformemente al principio stabilito da questa decisione costituzionale.
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede che le singole violazioni siano riconducibili a un unico atto volitivo programmato nelle sue linee essenziali; la mera coincidenza del movente non è sufficiente.
- La contiguità spaziale e temporale e la causalità finalistica (es. un omicidio compiuto per agevolare l'affiliazione a un clan) sono indici rilevanti per ritenere la sussistenza di un programma criminoso unitario.
- Se il giudice riconosce elementi che collegano finalistico-strumentalmente due reati ma conclude per determinazioni estemporanee senza motivazione coerente, la decisione può essere annullata per contraddittorietà e carenza motivazionale.
- La valutazione circa la continuazione deve considerare se, al momento del primo reato, i successivi erano almeno delineati nelle loro linee essenziali; in caso di dubbi rilevanti la questione va rimessa al giudice del merito per nuovo esame.
- Quando l'atto successivo risulta strumentale all'ingresso in un'organizzazione (e l'effettiva affiliazione è accertata in tempi molto vicini), aumenta la plausibilità di un programma criminoso unitario e il giudice deve motivare adeguatamente il rigetto della continuazione.
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