Cassazione Civile, Ordinanza n. 34851/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA, sanzioni e maggiore imposta a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa relative a un atto notarile di compravendita del 9 maggio 2014. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione, tuttavia, la contribuente ha depositato memoria dando atto di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e di avere eseguito il pagamento dovuto con modello F24, chiedendo pertanto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte verifica quindi se ricorrano i presupposti della definizione agevolata e dell'estinzione del processo tributario, in assenza di istanza di trattazione e di diniego della definizione nei termini previsti.
La decisione
La Corte prende atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite tributaria ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, con allegazione della domanda e della prova del pagamento. Rileva che non risulta presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non è stato notificato alcun diniego entro il 31 luglio 2020. In applicazione della disciplina della pace fiscale, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Precisa inoltre che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
comma 10, comma 12, comma 13
La definizione agevolata delle controversie tributarie comporta la sospensione del processo nei termini previsti, la necessità del deposito della domanda e della prova del pagamento, e, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine finale e di diniego tempestivo, l'estinzione del giudizio.
l. n. 136 del 2018
conversione del d.l. n. 119 del 2018
La disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte trova conferma nella legge di conversione.
Cass. n. 21826 del 2020
In caso di definizione agevolata della controversia tributaria, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata della lite tributaria e documenta il pagamento dovuto, il processo è destinato all'estinzione se non viene proposta istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla disciplina speciale.
- Il diniego della definizione, per impedire l'estinzione del giudizio, deve essere tempestivamente notificato nei termini stabiliti dalla legge speciale; in difetto, la controversia si considera definita e il processo estinto.
- Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, le spese processuali rimangono a carico della parte che le ha anticipate e non formano oggetto di liquidazione da parte del giudice dell'estinzione.
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