Sentenza n. 487/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - del decreto di aggiudicazione prot. n. 1425 del 21.11.2025 e della proposta di aggiudicazione in favore di Camst Soc. Coop. A.R.L. per il Lotto n. 14 "Sardegna" (CIG. B6854BBF7E); - della riapertura del verbale n. 2 del 3.9.2025, nella parte in cui ha assegnato i punteggi numerici privi di alcuna motivazione, in cui ha omesso di rilevare le palesi illegittimità dell'offerta Camst Soc. Coop. A.r.l. e ha proceduto acriticamente alla verifica della sola documentazione amministrativa, proponendo infine l'aggiudicazione; - del verbale n. 3 del 6.10.2025 della Commissione Giudicatrice, nella parte in cui è stata formata la graduatoria iniziale del Lotto 14 attribuendo all'offerta tecnica della Camst Soc. Coop. A.r.l. un punteggio illegittimo e immotivato, con particolare riferimento al criterio 3.b; - della graduatoria definitiva e del relativo verbale del seggio di gara in seduta riservata n. 1 del 7.10.2025, nella parte in cui, a seguito dello scorrimento della graduatoria per applicazione del limite di aggiudicazione di cui all'art. 5 del Disciplinare, ha rideterminato la graduatoria provvisoria del Lotto 14 collocando la Camst Soc. Coop. A.r.l. al primo posto e il R.T.I. odierno ricorrente al secondo; del verbale del seggio di gara in seduta riservata n. 2 del 14.10.2025, di quelli non conosciuti, nella parte in cui hanno omesso di rilevare le palesi illegittimità dell'offerta Camst Soc. Coop. A.r.l. e hanno proceduto acriticamente alla verifica della sola documentazione amministrativa, proponendo infine l'aggiudicazione; - di ogni valutazione e/o relazione della Commissione Giudicatrice, ancorché non conosciuta, relativa all'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica della Camst Soc. Coop. A.r.l.; ivi compreso, ove necessario, l’annullamento: - del Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 18.4.2025, la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del Ministero della Difesa indiceva una procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro quadriennale (2026-2029) per il servizio di vettovagliamento, suddiviso in 16 lotti geografici; - del Disciplinare di Gara e dei relativi allegati, ove interpretati nel senso, palesemente erroneo, fatto proprio dalla Stazione Appaltante; - della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara; dell'aggiudicazione dell'appalto, ove intervenuta; - di tutti i verbali di gara, nelle parti censurate in narrativa; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, che abbia concorso a determinare l'illegittima aggiudicazione in favore della controinteressata; e per la declaratoria di inefficacia: - del contratto, ove medio tempore stipulato dalla stazione appaltante con Camst Soc. Coop. A.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; nonché per la condanna: - dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'aggiudicazione dell'appalto di cui si tratta in favore del Raggruppamento di cui la ricorrente è parte e il subentro dello stesso nel relativo contratto, nonché mediante l'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all'adozione degli illegittimi provvedimenti gravati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.; con i motivi aggiunti presentati in data 13 febbraio 2026: - della nota di riscontro all’accesso agli atti (ex l. 241/1990) con cui la Stazione appaltante ha trasmesso “la comunicazione di proroga del servizio fino al 28/02/2026” e “la documentazione pervenuta da parte dell’aggiudicatario su richiesta di questa S.A.”, a firma del R.U.P. C.V. Nicola Iurlo, riferita al Lotto 14 [doc. 21]; - della comunicazione/atto di proroga dell’esecuzione dei contratti (periodo 1° gennaio 2026 – 28 febbraio 2026) richiamata e trasmessa in sede di accesso, nonché il correlato provvedimento n. 1504 del 04.12.2025 indicato quale presupposto della proroga [doc. 22]; - di ogni ulteriore documento rientrante nella “documentazione pervenuta da parte dell’aggiudicatario su richiesta della S.A.”, conosciuta (quanto al contenuto sostanziale rilevante) in esito all’accesso e comunque connessa alla verifica e/o conferma di elementi dell’offerta dell’aggiudicataria, ivi inclusa, per quanto consta, la documentazione relativa alla concreta disponibilità/impiego del centro cottura di Elmas (via Segrè) e alla gestione delle emergenze in fase esecutiva; - di ogni atto consequenziale, ivi compresi gli atti di stipula dei contratti, ove medio tempore intervenuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 14 Sardegna di un accordo quadro quadriennale per il servizio di vettovagliamento, unitamente agli atti di gara e ai successivi atti di proroga ed esecuzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante in RTI, contestava l’aggiudicazione del Lotto 14 in favore di Camst, sostenendo che fosse illegittima l’attribuzione di 20 punti per il criterio premiale 3.b “Green & Fair”, relativo alla disponibilità a somministrare prodotti con caratteristiche di provenienza qualificata, tra cui la filiera corta e il chilometro zero. Deduceva, in particolare, violazione della l. n. 61/2022, della lex specialis e dei CAM, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, disparità di trattamento e sviamento, assumendo che i fornitori indicati da Camst fossero grossisti o intermediari inseriti in filiere lunghe e che la presenza di piattaforme logistiche in Sardegna non bastasse a dimostrare la filiera corta. Deduceva inoltre la violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 36/2023 per informazioni asseritamente fuorvianti e mancata attivazione dei poteri valutativi della stazione appaltante; l’illegittimità del confronto con l’offerta di altra concorrente; l’errato metodo di calcolo dei punteggi; il difetto di motivazione nell’attribuzione del punteggio; e, in via subordinata, la violazione dell’art. 5 del disciplinare sul limite di aggiudicazione di due lotti. Con i motivi aggiunti contestava inoltre la proroga del precedente servizio e l’idoneità del centro cottura di Elmas, indicato per la gestione delle emergenze, sostenendo che la sua capacità produttiva fosse insufficiente e che la coincidenza tra centro ordinario e centro emergenziale rendesse inattuabile il piano emergenze. Chiedeva l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, ovvero il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato rigettato. Il TAR ha qualificato il criterio 3.b come criterio tabellare “on/off”: la lex specialis prevedeva l’attribuzione automatica di 20 punti o di 0 punti, senza margini di valutazione discrezionale della commissione. Ne consegue che non erano pertinenti né il confronto con l’offerta di altri concorrenti né una censura fondata sulla mancata motivazione del punteggio numerico; rilevava invece esclusivamente l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare il presupposto del punteggio. È stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo sull’errato calcolo dei punteggi, perché la correzione prospettata non avrebbe comunque inciso sull’esito se Camst avesse conservato i 20 punti del criterio 3.b. Nel merito, il TAR ha interpretato la filiera corta secondo i CAM: essa ricorre quando l’operatore acquista da un’impresa che gestisce una piattaforma collocata nel territorio rilevante e che acquista direttamente dal produttore primario, sicché la piattaforma costituisce l’unico intermediario tra produttore e somministratore. La filiera corta è alternativa al requisito del chilometro zero; non è quindi necessario che il prodotto provenga dal territorio sardo, poiché tale elemento rileva per il diverso requisito del km 0. La documentazione relativa a MARR, DAC e Conor è stata ritenuta sufficiente: l’attività di intermediazione è compatibile con la filiera corta se l’impresa è l’unico intermediario; l’associazione di produttori Agribologna non costituisce un ulteriore intermediario; non è necessario che la piattaforma sia di proprietà dell’intermediario, essendo sufficiente che sia da questo gestita. Le contestazioni relative a ulteriori passaggi commerciali o alla qualificazione dei fornitori sono state ritenute non provate o giuridicamente irrilevanti, anche perché trasporto e attività materiali non equivalgono a ulteriori intermediazioni. È stato rigettato anche il motivo sull’art. 5 del disciplinare: la regola del limite massimo di due lotti opera considerando i concorrenti primi in graduatoria e impone di assegnare a ciascun operatore i due lotti di maggior valore, facendo scorrere gli altri lotti verso i concorrenti successivi. Pertanto, era legittimo assegnare a Ladisa i due lotti di maggior valore e il Lotto 14 a Camst, seconda classificata in quel lotto. I motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte irricevibili. L’impugnazione della proroga è stata ritenuta inammissibile perché, prima della notifica dei motivi aggiunti, era stato stipulato il nuovo contratto e la proroga era stata espressamente revocata, con conseguente carenza di attualità dell’interesse. Le censure sull’idoneità del centro cottura sono state ritenute irricevibili perché la relativa indicazione, con capacità di circa 4.000 pasti al giorno, era già contenuta nell’offerta tecnica conosciuta dalla ricorrente sin dal 15 dicembre 2025; la successiva comunicazione di conferma non introduceva elementi nuovi. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 per ciascuna delle parti resistente e controinteressata, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 108, comma 5, d.lgs. 36/2023
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con prezzo fisso
La procedura prevedeva l’attribuzione del punteggio esclusivamente all’offerta tecnica, con prezzo fisso e senza punteggio per l’offerta economica.
art. 95 d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata invocata in relazione a informazioni asseritamente fuorvianti incidenti sull’affidabilità dell’operatore e sulla valutazione dell’offerta, ma la censura è stata respinta insieme ai primi motivi.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono stati richiamati dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, domande non accolte.
artt. 30 e 124 c.p.a.
Sono stati richiamati per la domanda di risarcimento e di reintegrazione in forma specifica, rimasta assorbita dal rigetto dell’impugnazione.
art. 2 l. 17 maggio 2022, n. 61
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla nozione di filiera corta, ma la decisione ha fondato la ricostruzione principalmente sui CAM richiamati dalla lex specialis.
Massime di principio
- Quando la lex specialis configura un criterio di valutazione come tabellare “on/off”, l’attribuzione del punteggio è vincolata: la commissione non dispone di discrezionalità valutativa e deve verificare soltanto la sussistenza documentata del presupposto richiesto.
- Per un criterio on/off non è pertinente dimostrare l’irragionevolezza del punteggio mediante il confronto con l’offerta di altri concorrenti, poiché manca una valutazione discrezionale comparativa suscettibile di essere sindacata sotto il profilo della coerenza o della disparità di trattamento.
- La filiera corta, secondo i CAM richiamati dalla lex specialis, può sussistere quando tra il produttore primario e l’impresa somministratrice vi sia un’unica impresa intermediaria che gestisca una piattaforma collocata nel territorio rilevante; non è necessario che i prodotti provengano anche dal medesimo territorio, poiché la provenienza territoriale attiene al distinto requisito del chilometro zero.
- La qualificazione di un soggetto come intermediario commerciale non esclude di per sé la filiera corta: è decisivo verificare se esso costituisca l’unico intermediario tra il produttore primario e il somministratore. Un’associazione di produttori primari non costituisce un ulteriore intermediario e la piattaforma non deve necessariamente essere di proprietà dell’intermediario, essendo sufficiente che sia da questo gestita.
- Il limite previsto dalla lex specialis al numero massimo di lotti aggiudicabili opera nei confronti dell’operatore primo in graduatoria per più lotti e comporta l’assegnazione dei lotti di maggior valore entro il limite, con scorrimento negli altri lotti in favore dei concorrenti successivi; non impone di attribuire ciascun lotto al concorrente originariamente primo in graduatoria.
- È irricevibile una censura proposta con motivi aggiunti quando il fatto lesivo era già conoscibile dalla documentazione di gara e il ricorrente non lo ha tempestivamente impugnato; una successiva comunicazione meramente confermativa non riapre il termine di impugnazione.
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