Cassazione Civile, Ordinanza n. 05097/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto di uno smartphone. Il compratore aveva ottenuto nei giudizi di merito la condanna del venditore alla restituzione di euro 829,00 per vizi della cosa venduta e di euro 200,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La società venditrice ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 206/2005 e, di riflesso, degli artt. 129 e 132 del medesimo codice, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente qualificato il compratore come consumatore nonostante egli avesse dichiarato di aver acquistato il telefono per scopi professionali. La ricorrente contestava anche l’idea che la disciplina del codice del consumo avesse priorità assoluta rispetto alla disciplina codicistica generale, quando il bene è destinato all’attività professionale dell’acquirente.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Pisa, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui non può essere considerato consumatore chi acquista un bene destinato alla propria attività professionale, anche se l’uso non sia esclusivo, salvo che l’uso professionale sia del tutto marginale. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 206/2005
"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"
La qualità di consumatore dipende dallo scopo concretamente perseguito al momento della conclusione del contratto, non dal mero fatto di non rivestire la qualifica di imprenditore o professionista.
art. 129 d.lgs. n. 206/2005
Richiamato come disposizione della disciplina di tutela del consumatore la cui applicazione presuppone la corretta qualificazione dell'acquirente come consumatore.
art. 132 d.lgs. n. 206/2005
Richiamato come disposizione della disciplina di tutela del consumatore la cui applicazione presuppone la corretta qualificazione dell'acquirente come consumatore.
art. 96 c.p.c.
Norma posta a fondamento della condanna per პასუხისმგabilità aggravata disposta nei gradi di merito.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica, la qualifica di consumatore va accertata in concreto in base alla finalità del contratto, cioè allo scopo obiettivato o obiettivabile perseguito dall’acquirente al momento dell’acquisto.
- Non può invocare la tutela riservata al consumatore chi conclude il contratto per un uso, anche solo parziale, collegato alla propria attività professionale, salvo che tale collegamento sia del tutto marginale.
- La mancata fatturazione dell’acquisto non è di per sé elemento sufficiente per attribuire la qualità di consumatore, se emergono elementi contrari circa la destinazione professionale del bene.
- La disciplina del codice del consumo non si applica automaticamente a ogni acquisto compiuto da una persona fisica: occorre verificare se il bene sia stato acquistato per esigenze della vita quotidiana estranee all’attività professionale.
Come è indicizzato
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