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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38759/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., la mancata conoscenza del procedimento penale e l'erronea dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod.proc.pen. Sostiene che le comunicazioni sono state effettuate solo al difensore d'ufficio senza che l'imputato avesse eletto domicilio presso di lui, e quindi che non avrebbe avuto conoscenza effettiva del processo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha esaminato gli atti e rilevato che la notifica della citazione a giudizio per l'udienza del 16/6/2021 era stata eseguita presso la residenza del PUCCI e perfezionata per compiuta giacenza; il vizio dedotto non era stato specificamente contestato in primo grado. Inoltre, il PUCCI ha ricevuto personalmente in data 23/8/2022 il decreto di citazione a comparire in appello allo stesso indirizzo, prova della conoscenza effettiva del processo; nondimeno non ha partecipato né eccepito vizi. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fa parte dei motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme di diritto o vizi nelle forme del procedimento. Qui è stato invocato per denunciare la mancata conoscenza del processo, ma la Corte richiede concretezza nella deduzione del vizio e verifica direttamente gli atti per escludere l'errore denunciato.

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Regola la dichiarazione di assenza dell'imputato nel procedimento. La Corte ha ritenuto che la declaratoria di assenza fosse legittima in presenza di notifiche eseguite correttamente e della successiva prova della conoscenza effettiva del giudizio da parte dell'imputato.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro, Rv. 220092 - 01) - giurisprudenza

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di denuncia di vizio processuale, di esaminare direttamente gli atti del fascicolo d'ufficio. È stato richiamato per giustificare il controllo documentale operato dalla Corte sulla regolarità delle notifiche.

Massime di principio

  • La notifica effettuata nella residenza dell'imputato e perfezionata per compiuta giacenza può integrare una valida conoscenza del procedimento, anche se il difensore d'ufficio riceve comunicazioni, salvo prova contraria dell'inefficacia della notifica.
  • La ricezione successiva di un atto processuale (es. decreto di citazione in appello) allo stesso indirizzo costituisce prova importante della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.
  • Chi contesta la dichiarazione di assenza ex art. 420-bis deve specificamente dedurre e provare vizi nella notifica; omissioni o deduzioni generiche possono essere ritenute inidonee dalla Corte.
  • La mancata partecipazione dell'imputato ai successivi gradi del procedimento e l'assenza di eccezioni tempestive possono comportare l'ulteriore perdita dell'argomentazione sulla mancata conoscenza e configurare una sorta di rinuncia alla contestazione dei vizi formali.
  • La Corte di Cassazione può esaminare d'ufficio gli atti per verificare denunce di vizi processuali, perciò l'esame documentale interno può smentire censure basate su mere asserzioni di mancata conoscenza.

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