Sentenza n. 139/2026 - Pescara, Sezione 1
per l''annullamento - della Nota “[del]L’Istruttore Tecnico” e del Responsabile del “Settore 3° Urbanistica ed Edilizia” del Comune di Fossacesia del 29.11.2024, prot. n. 0021197, brevi manu recapitata al Sig. -OMISSIS- in data 22.1.2025, recante “VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INADEMPIENZA ALL’INGIUNZIONE N. 13 DEL 22.11.2019 – ART. 31 COMMI 3 E 4 DPR 380/01”; - della Nota del “Responsabile del Settore 3° Urbanistica ed Edilizia” del Comune di Fossacesia del 29.11.2024, prot. n. 0021198, recapitata, per compiuta giacenza, con raccomandata a/r del 3.12.2024, n. 20138044689-5, recante “Notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’Ingiunzione n. 13 del 22.11.2019 – comma 4 dell’art. 31 del DPR 380/01 nel testo in vigore”; - della Determina del “Responsabile del III Settore” del Comune di Fossacesia del 21.1.2025, n. 7, pubblicato sull’Albo Pretorio on-line a far data dal 29.1.2025, recante “Acquisizione al patrimonio comunale, Ingiunzione sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ingiunzione n. 13 del 22.11.20219 del Settore III Urbanistica ed Edilizia, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/01”, notificata al Sig. -OMISSIS-, in data 11.2.2025, con Nota del “Responsabile del III Settore” del Comune di Fossacesia del 4.2.2025, prot. n. 2123; - di ogni altro atto, antecedente o susseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché sconosciuto ai ricorrenti. Con riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto, anche in corso di causa, in virtù dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree e irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di posti auto scoperti realizzati su un'area urbanisticamente destinata a verde pubblico attrezzato e spazi pubblici o di uso pubblico, hanno impugnato gli atti con cui il Comune ha accertato l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino n. 13 del 22 novembre 2019, disposto l'acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale e irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Sono state dedotte: violazione e falsa applicazione dell'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001; violazione del comma 4 della medesima disposizione e dei principi di contraddittorio e partecipazione; violazione dell'art. 97 Cost. ed eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà; violazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e del principio di proporzionalità. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno eseguito il ripristino, rimuovendo la pavimentazione e regolarizzando le iscrizioni catastali, in ottemperanza alla misura cautelare. Il TAR ha esaminato prioritariamente la questione relativa alla mancata imputabilità dell'inottemperanza, alla luce della condotta non univoca del Comune, delle indicazioni fuorvianti degli uffici e della precedente sospensione in autotutela dell'efficacia dell'ingiunzione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. Il TAR ha ritenuto che l'ingiunzione di demolizione del 2019 non contenesse un avviso espresso circa l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del sedime e dell'ulteriore area, limitandosi a richiamare la sanzione pecuniaria. L'avviso previsto dall'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 costituisce elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva: la sua omissione non rende illegittimo l'ordine demolitorio, ma impedisce il trasferimento della proprietà al Comune. Il Collegio ha inoltre affermato che tanto l'acquisizione gratuita quanto la sanzione pecuniaria hanno natura afflittiva e richiedono l'imputabilità, almeno colposa, della mancata ottemperanza. Nel caso concreto tale imputabilità è stata esclusa, poiché il Comune aveva fornito indicazioni non chiare sulle modalità di esecuzione, aveva ritenuto sufficiente la cessazione dell'uso dell'area come parcheggio e la variazione catastale e aveva sospeso gli effetti dell'ingiunzione, ingenerando un affidamento incolpevole. L'assenza di colpa ha quindi reso illegittime sia l'acquisizione sia la sanzione pecuniaria. Le ulteriori censure sono state assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
nella ingiunzione di demolizione delle opere abusive il dirigente o il responsabile competente indica l’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune
L'ingiunzione deve avvisare il responsabile dell'abuso che la mancata demolizione entro novanta giorni comporta l'acquisizione del sedime e dell'ulteriore area necessaria; l'avviso è elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L'acquisizione gratuita ha natura afflittiva e richiede che la mancata ottemperanza all'ordine di ripristino sia imputabile al destinatario almeno a titolo di colpa.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
Disciplina l'accertamento dell'inottemperanza e i relativi effetti, che non possono prodursi in assenza dei presupposti della fattispecie acquisitiva.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
ha dunque previsto una ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione
La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza ha natura afflittiva e può essere applicata solo quando la mancata esecuzione dell'ordine sia imputabile al destinatario almeno per colpa.
art. 1 l. 241/1990
Il principio di proporzionalità è stato dedotto dai ricorrenti, ma il TAR non ne ha esaminato specificamente la violazione, avendo deciso sulla base della non imputabilità dell'inottemperanza.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è stato dedotto insieme all'illogicità, irrazionalità e contraddittorietà dell'azione amministrativa; la relativa censura è stata assorbita.
art. 30 c.p.a.
I ricorrenti si sono riservati di chiedere il risarcimento del danno, ma la sentenza decide esclusivamente sull'annullamento degli atti impugnati.
Massime di principio
- L'avviso previsto dall'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 circa l'acquisizione gratuita del sedime e dell'ulteriore area costituisce elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva: la sua omissione non invalida l'ordine di demolizione, ma impedisce l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale.
- L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura afflittiva e presuppone che la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione sia imputabile al destinatario almeno a titolo di colpa, anche quando il proprietario non sia responsabile dell'abuso originario.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ha natura afflittiva e richiede, per la sua applicazione, l'accertamento dell'imputabilità almeno colposa della mancata esecuzione dell'ordine demolitorio.
- La condotta non univoca dell'amministrazione, le indicazioni fuorvianti sulle modalità di esecuzione dell'ordine e la sospensione dei suoi effetti possono escludere la colpa del proprietario e rendere illegittime sia l'acquisizione gratuita sia la sanzione pecuniaria.
- L'onere di provare la non imputabilità della mancata ottemperanza all'ordine demolitorio grava sul soggetto destinatario dell'acquisizione, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →