Cassazione Penale, Sentenza n. 43817/2024 del 29/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio nel calcolo dello sconto per il rito abbreviato, con la doglianza che la riduzione sulla porzione detentiva relativa all'arresto sarebbe dovuta essere della metà e non di un terzo, con conseguente diversa quantificazione della pena; (2) illegittimità dell'aumento operato in continuazione sulla porzione detentiva per una contravvenzione punita con pena alternativa, senza adeguata motivazione per aver scelto l'aumento della pena detentiva anziché di quella pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretto il calcolo della pena: la pena complessiva per i delitti risultava essere di anni cinque, mesi undici e 3300 euro di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato a anni tre, mesi undici, giorni dieci e 2200 euro di multa; a questa è stata aggiunta la porzione di pena per continuazione relativa alla contravvenzione pari a tre mesi di arresto, diminuita per il rito della metà a uno mese e quindici giorni, per un totale finale di anni quattro e giorni venticinque di reclusione e 2200 euro di multa, come disposto dalla sentenza impugnata. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto non viziata la scelta della Corte di Appello di operare l'aumento sulla porzione detentiva: l'assenza di esplicita motivazione puntuale non è censurabile perché le ragioni emergono dalla motivazione complessiva e dalla gravità oggettiva della condotta (ingente detenzione di munizioni e ogive). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Rito abbreviato (sconto di pena)
La Corte ha applicato lo sconto per il rito abbreviato pari a un terzo sulla pena complessiva per i delitti, mentre ha ridotto della metà la porzione detentiva relativa alla contravvenzione; tale applicazione risulta fondata nel calcolo operato dalla Corte.
Principio di adeguata motivazione
È stato affermato che l'omessa motivazione espressa su un punto non è censurabile se le ragioni sono desumibili dalla motivazione complessiva del provvedimento e dal materiale probatorio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4 - Sent. n. 5396 del 15/11/2022; Sez. 3 - Sent. n. 3239 del 04/10/2022
Richiamati precedenti che confermano la non censurabilità della mancata esplicita motivazione puntuale quando le ragioni sono evidenti dalla motivazione complessiva.
Massime di principio
- Il calcolo dello sconto per il rito abbreviato va verificato sul complesso delle pene: la Corte può applicare riduzioni differenti a porzioni diverse della pena (es. delitti vs contravvenzioni) se coerente con la natura delle pene e la normativa applicabile.
- La scelta di applicare l'aumento per continuazione su una specifica porzione di pena (detentiva o pecuniaria) richiede motivazione, ma l'omissione formale non è automaticamente viziata se le ragioni della scelta risultano chiaramente dalla motivazione complessiva e dagli elementi di fatto.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione di un calcolo di pena è necessario dimostrare un errore concreto nel computo o un vizio di diritto: affermazioni generiche senza un ricalcolo preciso sono difficilmente accolte.
- La gravità oggettiva della condotta (es. consistente detenzione di armi o munizioni) può giustificare l'aumento della sanzione più afflittiva e rende plausibile la scelta di colpire la porzione detentiva anche se il reato satellite prevede pene alternative.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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