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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23434/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, del silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di rimborso dell'IRPEF versata sul trattamento pensionistico integrativo, presentata ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riconosciuto il rimborso solo per il periodo non prescritto, limitandolo ai 48 mesi anteriori alla domanda. In cassazione l'Amministrazione finanziaria ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul processo tributario e sul rimborso fiscale, sostenendo che la CTR non aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso originario perché l'istanza di rimborso era troppo generica e quindi inidonea a far formare un silenzio-rifiuto impugnabile; con il secondo ha denunciato la violazione delle disposizioni sostanziali sul regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, motivo rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio sul punto, decidendo nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ha quindi dichiarato inammissibile l'originario ricorso della contribuente, poiché l'istanza di rimborso non conteneva gli elementi essenziali richiesti per essere giuridicamente valida e per consentire la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di merito sono state compensate tra tutte le parti, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; compensate anche le spese nei confronti dell'INPS, rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005

    è la norma invocata dalla contribuente a fondamento della richiesta di rimborso sul trattamento pensionistico integrativo; la Corte non ne esamina il merito perché la domanda è ritenuta inidonea a fondare un silenzio-rifiuto impugnabile.

  • art. 19, commi 1, lett. g), e 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    il silenzio-rifiuto è impugnabile solo se il diniego tacito si è validamente formato; una domanda di rimborso generica e priva di elementi essenziali non lo consente.

  • art. 37 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato insieme all'art. 38 per la disciplina dei rimborsi fiscali; la Corte lo usa nel quadro della verifica dell'ammissibilità dell'azione di rimborso.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    disciplina l'istanza di rimborso fiscale; nel caso concreto la Corte rileva che la domanda era formulata in modo troppo generico e quindi non idonea a far decorrere il rimborso azionabile in giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare un error in procedendo, consistito nel mancato rilievo dell'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    richiamato a sostegno della richiesta di decisione in rito da parte della Corte, una volta accertata l'inammissibilità originaria.

  • art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005

    norma sostanziale richiamata con il secondo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 64, comma 2, l. n. 144 del 1999

    richiamato in combinazione con l'art. 23 del d.lgs. n. 252 del 2005 nel secondo motivo, che la Corte non esamina per assorbimento.

Massime di principio

  • Le domande di rimborso fiscale devono contenere indicazioni sufficienti a identificare il versamento, gli importi trattenuti e la somma richiesta in restituzione; in mancanza, non sono giuridicamente idonee a provocare un silenzio-rifiuto impugnabile.
  • Il giudice tributario deve rilevare l'inammissibilità del ricorso introduttivo quando l'istanza presupposta sia generica e quindi non possa considerarsi validamente formata la fattispecie del silenzio-rifiuto.
  • La genericità originaria della domanda di rimborso non è sanabile mediante successivo deposito documentale nel corso del giudizio, perché la causa non avrebbe dovuto essere introdotta.
  • Quando la Corte accerta che il ricorso originario era inammissibile e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito dichiarando l'inammissibilità dell'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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