Ordinanza n. 55/2026 - Bari, Sezione 3
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia sulla richiesta presentata in data 29/05/2025 a mezzo di diffida ad adempiere, nell'ambito della procedura P-FG/L/Q/2023/121193, dal sig. -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-), a mezzo del proprio legale Avv. Nicola Ambrosetti, finalizzata alla convocazione dello stesso ricorrente per la stipula del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura c.d. "flussi".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia sulla richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura flussi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio della Prefettura di Foggia, formatosi sulla diffida ad adempiere presentata il 29 maggio 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno quale lavoratore stagionale. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti contestando la legittimazione attiva e la fondatezza del ricorso. L’amministrazione ha riferito di avere avviato il procedimento di revoca del nulla osta all’ingresso, a causa di irregolarità nella documentazione presentata dal datore di lavoro. Il giudice ha rilevato che tale relazione, contenente elementi potenzialmente decisivi sulla situazione procedimentale e sulla posizione del ricorrente, è stata depositata soltanto il giorno precedente la camera di consiglio, senza consentire un adeguato contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario concedere al ricorrente un termine per formulare osservazioni sulla relazione prefettizia e ha disposto l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sullo stato del procedimento di revoca del nulla osta. Ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie e documenti sulle questioni indicate in motivazione, rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina degli strumenti istruttori del processo amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina degli incombenti istruttori e dell’acquisizione di elementi utili alla decisione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione deposita una relazione o documentazione potenzialmente decisiva soltanto a ridosso della camera di consiglio, il giudice deve assicurare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per memorie e documenti prima di decidere il ricorso.
- Nel giudizio avverso il silenzio, qualora l’amministrazione deduca l’avvio di un procedimento di revoca del presupposto amministrativo dell’istanza, il giudice può disporre l’acquisizione di ulteriori informazioni sullo stato di tale procedimento e rinviare la trattazione prima di valutare l’illegittimità dell’inerzia.
Come è indicizzato
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