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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10023/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Feldi ha impugnato l'ordinanza di riesame esecutivo che aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena complessiva. Ha dedotto due motivi: (1) il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto che anche la sentenza del G.I.P. di Firenze per rapina era stata pronunciata con il rito abbreviato, quindi andava riconosciuta la corrispondente diminuzione anche per quella sentenza nella determinazione della pena di continuazione; (2) violazione degli artt. 671 c.p.p., 78 e 81 c.p. per non aver prima scorporato i reati-satellite e non aver applicato correttamente la riduzione per il rito abbreviato dopo l'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo: ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente ritenuto che la sentenza che aveva accertato il reato più grave fosse l'unica resa con rito abbreviato, mentre anche la sentenza del G.I.P. di Firenze del 5.11.2009 era stata pronunciata in rito abbreviato e dunque la relativa diminuzione doveva essere considerata nella rideterminazione della pena per continuazione. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione relativo alla sentenza del G.I.P. di Firenze (5.11.2009) e ha rinviato alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato il principio secondo cui, in sede di esecuzione, la diminuzione per il rito abbreviato va calcolata sulle singole pene derivanti dall'abbreviato prima dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 c.p.; per il resto il provvedimento impugnato è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    Disciplina il caso di continuazione tra più delitti: ai fini della determinazione della pena si applicano regole particolari per il cumulo. In combinato con l'art. 671 c.p.p. consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena tenendo conto della continuazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza, nei casi tassativamente previsti, a riconoscere la continuazione tra reati e a rideterminare la pena complessiva in fase esecutiva.

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore del cumulo materiale che stabilisce limiti alla pena cumulata (tra l'altro la reclusione non può essere superiore a 30 anni). In sede di esecuzione il suo ordine applicativo è successivo rispetto alla riduzione per il rito abbreviato.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 3)

    Norma sulla specifica fattispecie di reato (droghe) rilevata come reato più grave nella vicenda; la pena originaria per tale reato è stata assunta come pena base nella determinazione esecutiva.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Riguarda il regime sanzionatorio per reati in materia di stupefacenti, menzionata tra i reati fatti oggetto di sentenza.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulla associazione mafiosa; citata perché uno dei reati giudicati in via precedente era stato unificato con reati di stupefacenti e con tale fattispecie.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola, in combinazione con l'art. 442 c.p.p., il momento di applicazione della riduzione di pena per il rito abbreviato in sede esecutiva: la giurisprudenza ricava da tale norma che nella fase di esecuzione la riduzione ex art. 442 comma 2 c.p.p. trova attuazione prima dell'applicazione dell'art. 78 c.p.

  • art. 442 comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione di pena per il giudizio abbreviato; in sede esecutiva, per i reati già giudicati con abbreviato, tale diminuzione va computata prima dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo previsto dall'art. 78 c.p.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione, quando si riconosce la continuazione tra più condanne, occorre verificare per ciascuna sentenza se il giudizio si è svolto con rito abbreviato: la corrispondente diminuzione deve essere computata prima di applicare il criterio moderatore del cumulo (art. 78 c.p.).
  • Se più sentenze che concorrono alla continuazione sono state emesse con rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione deve applicare la diminuzione prevista per l'abbreviato a ciascuna di esse prima di determinare l'aumento per continuazione o di porre in opera il cumulo materiale.
  • L'ordine applicativo in sede di esecuzione è diverso da quello in sede di cognizione a causa dell'intangibilità del giudicato: ciò giustifica che la riduzione per il rito abbreviato trovi applicazione prima del criterio moderatore del cumulo.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di tener conto di un rito abbreviato già intervenuto in una delle sentenze costituenti la continuazione, il rimedio è l'annullamento parziale dell'ordinanza e il rinvio alla corte territoriale per nuovo esame limitato al punto.
  • La tecnica del 'scorporo' dei reati-satellite non sostituisce la regola dell'applicazione preventiva della diminuzione per l'abbreviato: bisogna prima scomputare le riduzioni per rito sulle singole pene e poi applicare il criterio moderatore del cumulo.
  • Il successo parziale del ricorso mostra che, in situazioni analoghe, è essenziale documentare chiaramente quali sentenze sono state pronunciate con rito abbreviato al fine di ottenere la corretta determinazione della pena in sede esecutiva.

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