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Sentenza

Sentenza del 23/05/2016 n. 3217 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - ICI - Avviso di Accertamento - Motivazione - Diritto di difesa del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, sostenendo che l’atto non consentisse di comprendere con sufficiente chiarezza la pretesa tributaria, i suoi presupposti e le ragioni dell’imposizione, con conseguente lesione del diritto di difesa. La controversia riguardava in particolare la necessità di valutare la motivazione dell’atto nel suo complesso, e non limitandosi alla sola sezione formalmente intitolata "motivazione dell’avviso di accertamento".

La decisione

La motivazione è stata ritenuta sufficiente. L’avviso, considerato complessivamente e tenendo conto anche del prospetto contabile inserito nel provvedimento di annullamento parziale adottato dopo le osservazioni del contribuente, consentiva di comprendere agevolmente sia l’ammontare e il contenuto della pretesa dell’Ente sia le argomentazioni poste a suo fondamento. Pertanto, non è stata ravvisata una violazione del diritto di difesa derivante da carenza motivazionale.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1

    La norma è richiamata nel quadro dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente e dell’obbligo di trasparenza e motivazione degli atti tributari, funzionali all’effettivo esercizio del diritto di difesa.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11

    La disposizione disciplina l’accertamento e la liquidazione dell’ICI. La motivazione dell’avviso deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa tributaria e i relativi presupposti, ma tale requisito può risultare dall’esame complessivo dell’atto e degli elementi che ne costituiscono parte integrante.

Massime di principio

  • La motivazione di un atto tributario non deve essere valutata isolando la sola sezione denominata "motivazione", ma considerando l’intero contenuto dell’atto e gli allegati o prospetti richiamati e conoscibili dal contribuente.
  • L’avviso è legittimamente motivato quando consente al contribuente di individuare con chiarezza la pretesa impositiva, il calcolo richiesto e le ragioni giuridiche e fattuali dell’accertamento, così da poter valutare se e come contestarlo.
  • La motivazione non deve necessariamente essere ampia o formalmente articolata: è sufficiente che sia concreta, comprensibile e idonea a rendere effettivo il diritto di difesa.
  • Un prospetto contabile o un successivo provvedimento di annullamento parziale può contribuire a integrare la comprensione della pretesa, purché sia collegato all’accertamento e renda chiari gli elementi ancora richiesti dall’ente.
  • Il difetto di motivazione ricorre soprattutto quando il contribuente non riesce a ricostruire l’origine, i criteri di calcolo o i presupposti della pretesa; non ricorre invece quando tali elementi risultano chiaramente dal complesso della documentazione notificata o richiamata.

Testo integrale

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